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4 MARZO 1799 LEGGE DEL GEN. IN CAPO MACDONALD CONTRO GLI INSURGENTI NAPOLITANI

Posted by on Ott 21, 2023

4 MARZO 1799 LEGGE DEL GEN. IN CAPO MACDONALD CONTRO GLI INSURGENTI NAPOLITANI

Fin dalle scuole elementari ci hanno detto come sono stati cattivi e barbari i nazisti, come hanno rastrellato e come hanno applicato la legislazione di guerra da loro creata e nessuno vuole negarlo, ma come sempre accade in Italia, nazione nata per volontà straniera quindi colonia a sovranità limitata con una mentalità provinciale, si dicono le cose sempre in maniera distorta e adattate per non disturbare il padrone di turno.

Questo atteggiamento è molto diffuso in italia tra chi si trova incollato sulle sedie del potere politico e culturale, i famosi prezzolati, ma certo vedere tutti questi progressisti, arcobalenici, dem, illuministi, gnostici, agnostici sacerdoti del pensiero unico e del politicamente corretto sbraitare ai quattro venti il loro antifascismo e che la costituzione nasce su “bla, bla, bla” ma poi omettono di dire che quello che hanno fatto i nazifascisti in Italia, non è altro che la replica di quello che fecero i Piemontesi dopo il 1860, come ci ricorda il buon Eugenio Scalfari “un fanatico e militante borbonico”

ma soprattutto quello che fecero gli invasori Giacobini Francesi nel triennio 1796-99 da Massimo Viglione ribattezzata “La Vandea Italiana”.

Secondo le fonti italiche e Francesi, gli invasori, i morti furono circa 100.000 e tutta la penisola subi devastazioni, barbarie e crudeltà da far invidia a quelle di fine Impero. Dal mio piccolo e sconosciuto pulpito voglio dire alle varie Renata De Lorenzo, Anna Maria Rao, Antonella Orefice e al Nuovo Monitore Napolenato, tutte e tre hanno declinato l’invito a conferire nel convegno del 10 giugno a Napoli, fino a quando riuscirete ancora ad avere la forza ed il coraggio di continuare a negare che La Repubblica Napoletana non era altro che una Repubblica da Operetta, come la definì il Capecelatro?Una fantomatica Repubblica al servizio delle forze di occupazione che faceva capo alla Repubblica Madre, così definita dai giacobini napoletani, che aveva sede a Parigi a discapito della Patria Napolitana e del suo popolo che in pochi mesi comprese realmente il significato di “Libertè, Egalitè e Fratenitè”. Per rinfrescare al memoria pubblichiamo la legge che promulgò il Gen. Macdonald per reprimere gli insorgenti che voi dovreste coerentemente chiamare partigiani che alla fine della seconda guerra mondiale erano molti pochi mentre nel 1799 era quasi la popolazione intera.   

Legge del Gen. in Capo Macdonald contro gl’insurgenti. Dal quartiere generale di Napoli, il 14 ventoso (4 marzo)

Informato che taluni vili Agenti prezzolati dagl’Inglesi, e da’ furti di una Corte infame, e perfida, scorrono le Città, e le Campagne per traviare il Popolo, e stimolarlo alla rivolta.

Informato che principalmente in questa Capitale ordiscano i loro odiosi progetti, e che taluni preti fanatici si uniscono a costoro per rovesciare il Governo repubblicano col massacro de’ patrioti […]

Decreta quel che segue:

Art. 1. Ogni Comune che inalbererà lo stendardo controrivoluzionario, sarà posto a dovere colla forza, rimarrà soggetto ad imposizioni straordinarie, ed al rigore militare.

Art. 2. I Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Abati, Parrochi e tutti gli altri Minstri del culto, sono personalmente responsabili de’ tumulti, e delle rivolte. Se ne scoppierà qualcheduna in qualunque luogo siasi, i Ministri del culto saranno obbligati di accorrervi subito; la trasgressione sarà punita colla stessa pena stabilita con i ribelli.

Art. 3. Ogni ribelle preso coll’armi alla mano, sarà subito fucilato.

Art. 4. Ogni capo, autore o fautore de’ complici della insurrezione, che sarà arrestato senz’armi, sarà condotto avanti i  Tribunali Militari, per essere giudicato, e sarà condannato alla morte.

Art. 5. Ogni prete, o Ministro del culto, che sarà arrestato in qualche unione d’insorgenti, sarà fucilato senza processo.

Art. 6. I Comuni sono collettivamente responsabili degli assassinj e de’ massacri, che si commetteranno contro de’ Francesi, e de’ patrioti. Saranno puniti di una contribuzione, ed esecuzione militare, se essi non consegneranno alla forza armata gli autori, fautori e complici de’ delitti mentovati nel presente articolo […]

Art. 12. In caso di allarme, è proibito il suono delle campane sotto pena di morte; e i Preti, i Religiosi, e le Religiose ne sono collettivamente responsabili.

Art. 13. Ogni individuo che sarà convinto di avere sparso delle false notizie, o allarmi, sarà giudicato e punito come ribelle; colui che le propagherà, sarà arrestato come sospetto, ed esiliato.

Art. 14. La pena di morte porta seco il sequestro e la confisca dei beni mobili ed immobili in beneficio delle Repubbliche Francese e Napoletana […] Art. 17. Tutte le autorità civili e militari son obbligate di tener mano all’esecuzione del presente decreto, il quale sarà tradotto, impresso, pubblicato, ed affisso, letto dal pulpito in tutte le Parrocchie, ed inviato ne’ Dipartimenti.[1]


[1]“Il Monitore napoletano”, 11, 9 marzo 1799. p.265 e segg.

Claudio Saltarelli

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