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IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (III)

Posted by on Lug 2, 2021

IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (III)

9. Indulgenza del principe, pene alternative, composizione e transazione, pentimento del reo, nel crimine di contrabbando.

L’indulgenza concessa dal principe in favore del colpevole del delitto di contrabbando non comprendeva i beni sequestrati.

Così sentenziava anche il Consiglio Collaterale, secondo il quale la grazia accordata dal viceré per questo crimine valeva solo per le pene corporali e pecuniarie, mentre erano salvi i diritti del regio fisco e degli arrendatori sulle sequestrate.

La grazia, infatti, non doveva arrecare danno allo stesso fisco ed agli appaltatori privati delle gabelle, né poteva sopprimere il diritto concesso a questi di confiscare ed incorporare i beni intercettati.

Il principe, però, poteva disporre espressamente la restituzione dei beni catturati, purché non fosse già stata appicata la pena e quindi essi non fossero stati ancora incamerati a vantaggio del fisco.

Ricordava, infatti, il Rocco richiamandosi ai alla comune opinione della dottrina; “ipsi Domino Pro-Regi in hoc casu non convenit donare quod suum non est”.[1]

Inoltre i colpevoli di estrazione illecita puniti con la pena capi tale non potevano essere compresi nell’indulto generale.

Second un’ordinanza della Regia Camera della Sommaria del 1672, però, gli inquisiti de delitto di estrazione di frumento potevano essere ammessi al beneficio dell’indulto, se avessero assolto al pagamento del prezzo della tratta del frumento frodato.

Nel caso lo statuto prevedesse pene alternative contro i contrabbandieri catturati, la scelta della pena da applicare spettava al fisco; quindi, se fosse stata stabilita per il particolare delitto, una pena pecuniaria oppure una corporale, era il fisco che sanciva, a seconda del caso, quale delle due dovesse essere patita dal reo. Diversamente, negli altri crimini, secondo la generalità della dottrina, la scelta delle pene da infliggersi alternativamente spettava al reo, quando fossero entrambe pecuniarie; al giudice quando fossero una pecuniaria w l’altra corporale, o entrambe corporali.

In ogni caso, però, quando gli statuti recitavano la formula “con la pena a nostro arbitrio”, la scelta della stessa era riservata al principe.

La pena pecuniaria prescritta dalle Regie sanzioni non era divisa tra i vari colpevoli del delitto di estrazione illecita, ma ciascun delinquente doveva corrispondere l’intera somma prevista dal fisco.

Infatti, venivano considerati tanti delitti quante erano le persone inquisite.

Tuttavia se uno dei rei pagava tutte le somme dovute, anche gli altri venivano liberati.

Era dubbio se la sanzione pecuniaria potesse essere trasferita agli eredi del reo. Secondo la prassi se le cose od il guadagno fossero pervenuti questi, che ne avrebbero ricavato una certa ricchezza, allora, si trasmetteva loro anche la pena.

Comunque, l’azione da parte del fisco si prescriveva nel termine di cinque anni.

Gli inquisiti del delitto di contrabbando, però, per sollevarsi dalle molestie del carcere e dagli altri sacrifici che comportava questo particolare processo, potevano chiedere a giudice di essere ammessi alla transazione o alla composizione versando una quantità di denaro, stabilita in base alla qualità del reato e delle persone, a favore del regio fisco.

Il Tribunale, dopo che le parti avessero raggiunto l’accordo concedeva la composizione e la trascriveva nel registro dei proventi a beneficio del regio fisco; poi ottenuta l’oblazione provvedeva ad estinguere il reato.

Il giudice non poteva, però, ammettere le parti alla composizione o alla transazione nel caso in cui il processo fosse stato già compilato e fosse stato pienamente accertato il delitto di esportazione illecita per il quale fosse stata imposta una pena corporale.

Solo al Commissario Generale dei Contrabbandi era concesso comporre anche le pene corporali in pecuniarie, dopo però avere ricevuto parere favorevole da parte della Regia Camera.

Secondo la prassi la composizione effettuata senza l’osservanza di determinati requisiti doveva considerarsi non valida.

I principali di questi requisiti erano a preventiva legittima citazione del reo, la verificazione del corpo del delitto almeno per supposizioni ed indizi, l’esistenza di indizi sufficienti e validi perché si potesse procedere alla tortura, la concessione della copia dei reperti contenente i nomi dei testi ed informazioni sulla qualità delle persone e della causa, in modo da poer permettere all’avvocato di consigliare all’inquisito se fosse più conveniente agire nel processo oppure chiedere la composizione del delitto.

Questa poteva, poi, essere concessa, second la consuetudine del Tribunale dei Contrabbandi, anche se il reo fosse già stato sottoposto alla tortura o detenuto nel carcere.

Notava il Mausonio[2] che spesso questo Tribunale con il terrore della tortura e del carcere “persuadeva” a chiedere a composizione o la transazione in denaro a beneficio del regio fisco, e del proprio salario, anche all’inquisito innocente, citato a volte addirittura in base ad una denuncia anonima o palesemente falca.

Infine, anche il pentimento del reo poteva agire da causa che escludeva o riduceva sensibilmente la pena nel caso in cui questi spontaneamente avesse interrotto l’azione delittuosa prima che la stessa fosse stata interamente consumata e le merci o gli animali fossero stati ricondotti integralmente nel luogo di partenza; in modo da ripristinare lo stato precedente.

Nell’ipotesi in cui il delitto fosse stato consumato, cioè il contrabbandiere pentito avesse già varcato i confini del regno prima di recedere dalla sua azione, se egli aveva riportato indietro tutte le merci esportate illecitamente, era punito con una pena più mite o, ad arbitrio del giudice, ammesso ad una tenue composizione; se invece non aveva ricondotto integralmente nel regno le merci o gli animali estratti, il suo pentimento non agiva da scusante per la riduzione della pena.

Tuttavia se il reato era stato confessato spontaneamente, il giudice considerando la qualità delle cose condotte fuori del regno e delle persone, ed altre circostanze, poteva concedere una diminuzione della pena.


[1] Op. cit. pag. 269

[2] Op. cit. pag. 53, dove parla di extortio e di concussio da parte dei giudici.

10. Introduzione e circolazione delle merci nel regno e punizione della frode al fisco.

Per l’introduzione nel regno di merci ed animali provenienti da altri stati, era necessario il preventivo pagamento dei diritti spettanti al regio fisco ed agli appaltatori privati della gabella, e che il mercante fosse munito della regolare bolletta sottoscritta dagli ufficiali della dogana, indicante il luogo da dove le merci provenissero e quello dove esse fossero condotte, la loro quantità e qualità, ed il nome di colui che le portava.

Le merci potevano essere condotte e scaricate solo nei porti o negli altri luoghi dove fossero situate le regie dogane.

Nel caso le mercanzie soggette alla gabella fossero immesse nel regno per terra, esse dovevano essere condotte direttamente, attraverso le strade pubbliche, nella regia dogana; dove dopo che le merci fossero state controllate ed annotate, venivano assolte le regie imposizioni.

Se le cose da introdursi fossero portate da una nave, non appena questa fosse approdata nel porto, il comandante doveva inviare al “Regio Credenziere” della dogana il registro dove era annotato il contenuto del carico.

Quindi le merci potevano essere scaricate nei fondaci della dogana per la soluzione dei diritti; in ogni caso, però, era vietato lo svolgimento di queste operazioni durante le ore notturne.

Come sanciva anche una prammatica emessa nel 1644 dal viceré Almirante di Castiglia: “…ordiniamo che sonata l’Ave Maria per la sera niuna persona possa immetter per qualsivoglia pretesto…!

Coloro che venivano sorpresi mentre introducevano illecitamente merci nel regno, erano puniti con il sequestro di queste insieme con le imbarcazioni o gli animali utilizzati per il trasporto o con altre pene ad arbitrio della Regia Corte.

Se invece il quantitativo di cose trasportate risultava maggiore di quello consentito, essi erano puniti con la confisca della parte non coperta da licenza, oltre altre pene arbitrarie.

Spettava agli ufficiali della dogana prendere nota dei marchi, dei segni, del pelo e del valore dei cavalli condotti nel regno, per poterli poi controllare al ritorno, essendo frequente lo stratagemma da parte dei mercanti, per frodare il fisco, di utilizzare cavalli da soma per il trasporto delle mercanzie per poi riportare indietro puledri di razza bardati come animali da soma.

Anche la riscossione della gabella sull’immissione di merci nel regno era solitamente affittata ad appaltatori privati.

Inoltre, era punito con sanzioni a beneficio del regio fisco il trasporto di determinate merci o animali da una provincia all’altra del regno senza licenza, per terra o per mare, quando anche per esso fosse previsto il pagamento del relativo dazio ed il possesso della bolletta contenente le indicazioni prescritte. Per coloro che conducevano grano, vettovaglie ed animali fuori della città di Napoli o dalle altre città e territori in cui per l’estrazione di queste merci bisognava pagare una gabella, o recavano queste ne mercati vicini ai confini, nei porti od in altri posti, senza la relativa bolletta sottoscritta dai regi cassieri del fisco, era stabilita la pena del sequestro delle merci ed altre imposizioni ad arbitrio del regio fisco.

Coloro che, invece, venivano intercettati allo stesso modo mentre trasportavano seta, zafferano, o cose simili senza bolletta, o che avevano con sé un quantitativo di merci superiore a quello indicato nella bolletta, erano puniti con il pagamento di una sanzione pari al doppio, al triplo o al quadruplo dei diritti spettanti al fisco a seconda della qualità delle merci, del luogo dove erano stati sorpresi e delle stesse persone che le recavano.

Addetti al controllo delle bollette ed alla riscossione dei diritti di dazio erano gli ufficiali del regio fisco, ai quali per evitare favoritismi e frodi, peraltro assai frequenti, era proibito da una prammatica regia del 1610, intitolata “De mercatura officialibus prohibita”, esercitare alcun tipo di commercio nella propria giurisdizione, né parteciparvi personalmente o per interposta persona; sotto pena della privazione del loro ufficio ed altre imposizioni ad arbitrio del viceré e della Regia Camera.

Infine, i casi di introduzione o di circolazione illecita di merci nel regno erano solitamente indicati dalla dottrina con il termine “Contraventio”, in contrapposizione alla voce “Contrabandum” usata specificamente per indicare l’estrazione di merci proibite fuori dal regno.

11. Il divieto di commerciare col nemico

Spettava al sovrano il potere supremo di vietare a tutti i suoi vassalli e sudditi ogni forma di commercio cn qualsiasi nazione, ed anche l’estrazione oppure l’immissione di particolari merci nelle varie province del regno.

Secondo la dottrina questo diritto si basava sulla superiore volontà del re di attendere al bene della causa pubblica ed alla conservazione del regno e delle se province.

E numerose cedole emanate dai re di Spagna proibivano il commercio con i nemici del regno e con i ribelli; come quella enessa nel 1604 dal re Don Felipe Torcero, con la quale veniva istituito l’Almirantazgo, “que fue un genero de hermandad entro los commerciantes, vassallos de su M. Cat.; que afsi en mar como in tierra cuidasse de impedir el trafico destos Rejnos con los enemigos de su Corona”[1]; quella dettata dal re don Juan de Villela nel 1628 in seguito alla guerra contro la Gran Bretagna, che così recitava: “…por disposiciones de derecho, y diversas pramaticas, bandos, y cedulas mias, y de los Reyes mis antecessores, està prohibito el comercio de mis vassallos destos Reynos y Corona con los rebeldes, y enemigos…”; quelle emanate nel 1635 e 1636 a causa della guerra contro la Francia; quelle pubblicate nel 1643 e 1645 vietanti il commercio con i ribelli del Portogallo, “…que se avian spartado de la justa obedienza desta Corona”; ed altre.

Loro fondamento era il pericolo che un qualsiasi genere di commercio con uno stato nemico o con popolazioni ribelli avrebbe potuto in qualche modo favorire questi ultimi a discapito del regno.

Notava il Gonzales de Salcedo,[2]richiamandosi ad una ordinanza della “Iunta del Contrabando” del 1627, che l’esportazione di vettovaglie, animali ed ogni altra merce in tempo di guerra in una nazione nemica, avrebbe prodotto il risultato di avvantaggiare notevolmente questa e di impoverire il regno, e che anche l’importazione di loro merci avrebbe provocato un danno, causando una diminuzione del valore delle merci delle province ed un aumento, con il loro consumo, del valore delle merci dei nemici.

Inoltre, per mezzo del commercio i nemici avrebbero potuto facilmente avere notizie sulla situazione del regno, sulle sue disposizioni e sulle rivolte.

Coloro che venivano catturati nell’atto di trasgredire le regie cedole, oppure il cui delitto fosse stato dimostrato con valide prove, o che detenevano nel regno merci prodotte dai nemici, a meno che non fosse dimostrato il loro acquisto precedente alla dichiarazione di guerra, erano puniti, a seconda della gravità del crimine, cona la pena di morte o con altre pene corporali, oltre il sequestro dei beni.

Andavano ugualmente puniti coloro che asportavano merci in una nazione amica sapendo che poi le stesse sarebbero state introdotte nello stato nemico, nonché coloro che acquistavano ed importavano da una nazione amica merci prodotte nello stato nemico, o che avessero un qualsiasi legame con quello.

Infine, alle stesse imposizioni erano soggetti il comandante ed i marinai della nave che avesse trasportato merci appartenenti al nemico o ai ribelli.

Potevano, però, essere liberamente introdotte nel regno e nelle sue provincie le armi, le vettovaglie ed ogni tipo di merci che fossero state catturate al nemico sia in terra che in mare; anche non in seguito ad azioni di guerra.


[1] Così Gonzales de Salcedo, op. cit. pag. 18.

Tesi scritta a Napoli nel 1983 da Paolo Melchiorre e lavoro curato da Vincenzo Giannone

segue……

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