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Lucera, Regno delle Due Sicilie: “il trionfo dei Borbone” (quinta parte)

Posted by on Gen 16, 2023

Lucera, Regno delle Due Sicilie: “il trionfo dei Borbone” (quinta parte)

Vendita della frutta
…«definire la vertenza per la infissione, e vendita della frutta in questa città si danno delle norme perché il Collegio Decurionale della classe di esse possa delucidare l’art. 15 del regolamento municipale in vigore, e provvedere al regolare servizio di questa piazza. Il Decurionato, letto lo statuto municipale, letto il sullo dato uffizio nel quale si stabilisce:


1. Rettifica dell’art. 15 del paragrafo 3° nel vigente regolamento municipale;
2. Vigilanza, e assisa da usarsi dal 1° eletto,ed in caso l’impedimento nominarsi un aggiunto;
3. Acquisto di stadere, e di bilance per conto del comune.
Sul 1° rettifica il suddetto art. 15 nel modo seguente:
“È vieta la vendita e la compra a minuto fuori la città del grano, degli altri cereali o legumi, e di qualunque altro genere di consumo non escluso la frutta di ogni specie vivendi che secchi, così in particolare, che i così detti ricattieri, carlantini e sensali. Tutti i suddetti generi entra debbono liberamente in città affinché ognuno abbia il vantaggio di comperare senza monopolio, e debbono i venditori piazzarsi nel Largo Mercato. Ben vero decorsi […] dal momento della ricevuta assisa è in libertà di ognuno occupare detto generi, e venderli come loro piaccia. I contravventori saranno puniti coll’ammenda di carlini 5 a 15 esigibile amministrativamente”».

Vendita del pane
Severe norme di controllo assicuravano la vendita, la qualità, il peso ed prezzo del pane; era inoltre stabilito che alla popolazione non poteva mancare pane per 4 ore (…e pensare che dopo 80 anni dalla “Unità d’Italia”, durante il periodo fascista, alla popolazione spettava – esibendo la “tessera”, ahimè oggi è ritornata di moda – 100 grammi di pane al giorno a persona!). Nel 1817 (regnante Ferdinando I) l’Appalto della panatica era regolata dalle seguenti condizioni: «…il peso del pane deve essere di once trentatré il rotolo […] restando ferma la penalità del pane, qualora viziasse nella qualità o peso […] e la multa di D.70 se resta approvata, mancando il pane per ore quattro; che il prezzo del pane deve regolarizzarsi ogni dieci giorni sul prezzo del grano seguito nelle mercantili, con calcolo e saldo delle spese di forno, molitura, dazio e spese minuto calcolo da farsi a noma dei saggi fatti nella Commissione Annonaria della Capitale…; la libertà di commercio non ammette preferenza di sorte alcuna nell’acquisto dei generi…». Nel 1854 causa abusi dei possessori e commercianti di grano, viene proposto «…il reclamo dei fabbricanti del pane e della pasta a trafila che vogliono essere aumentato l’assisa di tali commestibili, essendosi aumentato il prezzo dei cereali». Il Decurionato preso atto di ciò riferisce che il 1° eletto «…il quale Domenica, Lunedì e Martedì di ultimo fu in straordinaria attività, perché potevasi verificare totale mancanza di pane, ma si allontanò come si potè tale sciagura. Il detto aggiunto ha dichiarato che i fabbricanti del pane non possono avere cereali dai signori lucerini possessori negozianti di grano: che su il mercato quotidiano non favorisse offrendo ogni mattina grani di ogni qualità provenienti dai paesi limitrofi, non si sarebbe come rimediare che qui si pensa in ogni modo farsi sentire una carestia, mentre il signore ha provveduto con abbondante raccolta, e mentre i granai riboccano ancora di cereali, ed i negozianti non contenti che siansi tanto grano prodotto dal suolo lucerino, e che altro giornalmente ne arriva dai vicini paesi sul mercato, vogliono portare il prezzo ad una misura eccessiva, in modo, che già stamattina nel mercato il prezzo fatto è giunto a D.3,58. Il grano del suolo lucerino non si vuol vendere, e per un singolare favore, grazia, e privilegio si vende a qualche uno un tomolo col prezzo di D.3,65. E non lascerà crescere il prezzo se non… raffermerà gli abusi, e l’avaria. Al mercato si altera perché i misuratori, ed i carlantini, i quali non dovrebbero andarsi, si permettono negoziare, cioè, che loro non è permesso. L’amministrazione non arriva ad allontanarli, perché continue persone di fiducia, che possono coadiuvarla, ne può starsi, sempre in mezzo al mercato perché manca della forza necessaria ad ovviare tal…? I proprietari, i coloni, gli industriosi, ed i negozianti tengono il grano, e non vogliono venderlo per qualunque siasi prezzo. Poiché il prezzo dei maccheroni in grani 9 e 1/2 al rotolo, del pane bianco di semola in grani sei, e del pane nero in grani cinque è gravoso per questa popolazione non merita altro aumento. Poiché è un abuso alterarsi tanto il prezzo del grano che dipende dal capriccio dei negozianti, i quali potranno far mangiare il pane per non di su […] quale esorbitante. Poiché in diversi comuni della nostra provincia, e del regno si è fatto un ratizzo di generi da contribuirsi dai proprietari da vendersi per la pubblica grazia di grani… È fissato il prezzo come in bisogna lasciassero, Foggia… ed altrove. Poiché così potrebbe per Lucera anche farsi, stabilendosi il prezzo di D.3,10 il tomolo… All’unanimità… pregasi proporre il Sig. Consilio Intendente:
1. Autorizzare un ratizzo e stabilirsi il prezzo di D. 3,10 per ogni tomolo di grano duro.
2. Di punire severamente, adottando le misure istantanee di polizia, i carlantini, misuratori, e sensali, che per monopolio alterano il mercato, scortano i contratti, e si fanno negozianti, permettendosi ancora uscire fuori la città per contattare, quale punizione dovrà essere afflitta sul processo verbale dal 1° eletto o di chi ne fa cenni.
3. Che una deputazione di quattro decurioni la settimana per giro coadiuvano il 1° eletto sul mercato a vigilare perché si allontanino le frodi, ed i generi siano liberamente immuni in questa città, e venduti sul mercato, ed affinché i mesuratori, sensali, carlantini non vi si presentino per […] da negozianti, e molto meno escano fuori la città ed immetter i detti generi, e cioè nel diane di aversi l’esatta esecuzione delle LL. Patrie art. 15 parte I. S. Mi. polizia urbana.
4. Che qualora i possessori di grani non volessero venderlo alle ragione come sopra, o che fissare il S. Intendente autorizzarsi questi amministratori comunali, impedire l’estrazione da questa città, oltre le altre misure che saprà alla saggezza del S. Intendente disporre. Per tali risoluzioni non vi è luogo per ora ad aumentare il prezzo dei commestibili suddetto sino alla risoluzione, che darà l’ottimo capo della provincia il Sig. Intendente. Nel 1859 i panettieri propongono un esposto […] che si dolevano presso la lodata autorità perché indistintamente a grani 5 e 1/2 il rotolo si assignava il pane da essi confezionato, ed il pane forastiero. Il Decurionato veduto l’ufficio del 7 aprile 1953 cioè che la immissione e la vendita del pane forastiero in Lucera sia libera, da seguire in luoghi pubblici. Il Decurionato ha stabilito: essere del tutto inesistente il dedotto dei panettieri circa la qualità del pane forastiero giacché desso non sia mai prezzo fino, e l’assisa viene data secondo la qualità. È ben notorio che questi naturali comprano in preferenza il pane forastiero, non più indigeno, perché lo trovano di migliore qualità e di più esatto, e vero. Quello esibito al Sig. Intendente indicandosi come forastiero ed è sospetto che sia stato falsificato da essi stessi ricorrenti. La immissione del pane forastiero non può affatto continuarsi nelle circostanza si è veduto, che esso ha sostenuto in gran parte i bisogni della popolazione. È principio di ogni buona amministrazione e di pubblica economia promuovere lo smercio dei commestibili e quindi agire in senso diverso e lo stesso far dare la […] al municipio, e ad un intero paese che da pochi panettieri i quali ove usassero migliorare la confezione del loro pane, richiamerebbero a loro i compratori. Pertanto ciò il Collegio Decurionale, prega le più volta lodata autorità del S. Intendente a ritenere come inesistente, e di alcun valore l’esposto dei panettieri che anzi, si augura avere mezzi tali onde respingere gli abusi, che si commettono da questa classe a danno della popolazione. Nello stesso anno il Collegio Decurionale vedendo è costretto ad emettere una precisa disposizione di legge a tutela della popolazione nei confronti dei panettieri: …si emettono le provvidenze contro i fabbricanti, e venditori di pane in questa piazza per le contravvenzioni che commettono al pubblico sia facendo mancare il pane, sia adulterandolo o dandone minor peso nella vendita lo ha inoltrato il collegio e facendone un apposito articolo addizionale al regolamento municipale:
“I manifattari e venditori di pane, servono stare agli orini dal 1° eletto in quanto alla qualità, al peso ed al prezzo, volendo desistere dal mestiere, mal potranno che trascorso un mese dal giorno delle fattone dichiarazione al mentovato funzionario, sotto pena di una multa di carlini ventinove in ciascuno dei giorni ed stabilito mese, si benefizio del comune, da esigersi amministrativamente, salvo le pene delle leggi e dei regolamenti e salvo pure la riparazioni dell’autorità di Polizia nelle linee di ordine pubblico”».

Vendita della carne
A tutela della salute dei cittadini rigorosi controlli sanitari venivano effettuati sulla carne da mettere in vendita.
«…per veduta di polizia sanitaria viene impedito lo smaltimento della carne di animali morti di qualunque specie»;
«…tutte le carni vaccine siano di 1ª e 2ª qualità siano mortevive non potranno esporsi in vendita se sia il 1° eletto, intesi i Deputati sanitari non si sia assicurato della salute di esse»;
«…l’appaltatore è obbligato tenere aperte le botteghe sino alle 4 della notte giusto il regolamento municipale, come pure di tenere esposta tutta la carne fuori le botteghe nelle ore in cui vi è maggiore concorso per la piena vendita»;
«…l’appaltatore col suo operato è solidalmente obbligato per la mancanza delle carni»;
«…lo scanno e preparazione delle carni, sarà esposta in un sol luogo a seconda del regolamento di Polizia Municipale, e la vendita poi delle carni sono parimenti esposte in un sol luogo, ossia nel Largo detto Zingari» (la piazza dove oggi si svolge l’attuale mercato giornaliero, cioè piazza della Repubblica).

Acquisto di libri e riviste per la biblioteca
Vengono acquistati periodicamente per la biblioteca testi, giornali e riveste come ad esempio il giornale intitolato “Giurisprudenza”; “Analisi dello stato economico industriale del Regno di Napoli”; “Galleria contemporanea”; “Dizionario dei paesi del Regno delle Due Sicilie”; l’Opera intitolata “Testi Barleanici” dell’augusta Reale casa di Napoli; il “Dizionario Geografico del Regno”; il “Gran Dizionario delle scienze naturali” acquistato nel 1854; il “Saggio etnologico sulla razza umana” a cura del Dott. Giustiniani; “Memoria sugli insetti nocivi alla frutta, cereali e legumi”; “Storia della congiura dei baroni nel Regno di Napoli” ecc. ecc.

fonte

https://www.adsic.it/2009/02/25/lucera-regno-delle-due-sicilie-%e2%80%9cil-trionfo-dei-borbone%e2%80%9d-quinta-parte/#more-1956

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