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Codice penale del Regno delle Due Sicilie

Posted by on Nov 2, 2024

Codice penale del Regno delle Due Sicilie

Codice penale del Regno delle Due Sicilie (scritto da Mario Pagano) Entrato in vigore il 1° settembre 1819

Importante documento che ci fornisce Vincenzo Giannone e pubblicato sul suo ultimo libro “Carceri e carcerati a confronto”, che ci fa comprendere come i Borbone fossero lungimiranti e comprendevano la validità degli studi e delle ricerche fatte anche da chi s’era macchiato di alto tradimento come Maria Pagano nel 1799

Parte seconda,

Libro I

Delle pene, e della regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

TITOLO I

Delle pene.

Articolo 1. Ogni reato sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia.

Nessuna pena è infamante. L’infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo.

2 Il reato soggetto a pene criminali chiamasi misfatto.

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi delitto.

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi contravvenzione.

CAPITOLO I

Delle pene criminali

3 La pubblicazione de’ beni de’ condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, ‘e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti:

  1. La morte
  2. L’ergastolo
  3. I ferri
  4. La reclusione
  5. La relegazione
  6. L’esilio del regno
  7. La interdizione dai pubblici uffici
  8. La interdizione patrimoniale»

4. La pena di morte si esegue colla decapitazione, col laccio sulle forche, e colla fucilazione.

5. La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico.

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione.

La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una Commessione militare, o dai Consigli di guerra nei casi stabiliti dalla Statuto penale militare».

6. La legge indica i casi ‘ne’ quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti:

1°. esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino:

2°. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in patto a lettere cubitali indicante il misfatto:

3°. trasporto del condannato nel luogo del1a esecuzione, a piedi nudi, vestilo di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto:

4°. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: l’uomo empio.

7. La pena dell’ergastolo consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un’isola, secondo i regolamenti.

Le donne espieranno l’ergastolo nella casa di reclusione colle restrizioni che s’indicheranno da’ regolamenti.

8. La pena de’ ferri sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini.

La prima si espia ne’ bagni ove i condannati strascineranno a’ piedi una catena; o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti.

La seconda si espia nel presidio. Per questa pena è sottoposto il condannato a’ lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti. La pena de’ ferri verrà espiata nel presidio ne’ soli casi che sono dalle leggi indicati.

9. La pena de’ ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei. 

Il primo comincia dagli anni sette, e termina ai dodici.

Il secondo comincia dai tredici, e termina a’ diciotto.

Il terzo comincia da’ diciannove, termina a’ ventiquattro.

Il quarto comincia da’ venticinque, e termina ai trenta.

10. Le donne condannate a’ ferri saranno impiegate a’ lavori nell’interno di una casa di reclusione.

11. I condannati alla reclusione son chiusi in una casa di forza, ed addetti a’ lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di foro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.

12. La relegazione si esegue trasportandosi il condannato in un’isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In caso di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione.

13. L’esilio dal regno si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non entrarvi, durante il _tempo della pena.

Esso è perpetuo, o temporaneo. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell’esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di rilegazione. Ma se la durata dell’esilio temporaneo che rimaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del maximum della rilegazione, questi tornerà dopo la rilegazione a subire il resto dell’esilio temporaneo.

In caso di trasgressione dell’esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena, tornerà all’esilio perpetuo.

14. L’interdizione da’ pubblici ufizj consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore tranne pe’ suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia.

15. L’ interdizione patrimoniale porta il divietò di amministrare il proprio patrimonio.

L’ amministrazione verrà regolata secondo le norme delle leggi civili per le persone interdette.

16. Il condannato all’ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de’ suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de’ suoi beni.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successori ed i condizionali che si, verificheranno a suo favore.

Non può stare in giudizio civile nè domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominate specialmente da quel tribunale ove l’azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.

17. La condanna a’ ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco là perpetua interdizione de’ pubblici ufizj, e l’interdizione patrimoniale, durante la pena.

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio, per altro oggetto, fuorché per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che

Vi abbiano diritto.

Dispone i sussidi alimentari in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle leggi della procedura ne’ giudizi civili.

18. La condanna alla relegazione porta seco l’interdizione de’ pubblici ufizi per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata.

19. Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a’ ferri ne’ bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno.

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l’esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati.

CAPITOLO II

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono

1° la prigionia

2° il confino;

3° l’esilio correzionale;

4° le interdizioni a tempo.

22. La pena della prigionia si segue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de’ 1avori quivi stabiliti.

23. I prodotti de’ lavori di ciascun detenuto per cansa correzionale saranno addetti

1° a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi;

2° alle spese comuni della casa;

3° parte a procuragli qualche sollievo, se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva; il tutto secondo i regolamenti.

24. Il confino consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un disegnato comune nell’ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

25. L’esilio correzionale consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. ln caso di trasgressione la pena dell’esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

26. La prigionia, il confino e l’esilio correzionale han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le interdizioni a tempo consistono nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi nè maggiore di cinque anni uno o più de’ seguenti dritti:

1° di voto o di elezione

2° eligibilità a funzioni o impieghi pubblici;

3° dell’esercizio dei medesimi;

4° di un’arte o mestiere;

5° di ottenere il permesso di asportar le armi;

6° di accesso in alcuni luoghi;

7° di esser adoperato come perito nei giudizi penali;

8° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia:

9° di esser tutore o curatore, eccettochè de’ propri figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.

28 È nelle facoltà – del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino ed all’esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de’ dritti indicati nell’articolo precedente, come pena accessoria.

L’ interdizione a tempo dell’e1igibilità, o dell’esercizio di taluna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna, se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere.

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale

ed alla correzionale

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale

1° l’ammenda;

2° la malleveria.

30. Il minimum dell’ammenda criminale o correzionale è di ducati tre: pei: le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il minimum è di ducati sei. Il maximum di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne’ casi particolari. Quando 1ierò ad un delitto viene dalle leggi applicata in termini generali l’ammenda correzionale, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L’ ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

31. La condanna alla malleveria astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a’ danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto.

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell’articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia.

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell’esercizio di un’arte o d’un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d’ ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un’arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1° se adempia alla malleveria, a’ termini dell’art. 31;

2° se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui polizia medesima riconosca 1a verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all’ obbligo di dimostrare ogni mese di esser occupato in un’arte o in un mestiere.

34. La malleveria sarà aggiunta

1° nelle condanne alla reclusione o a’ ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio;

2° in tutte le condanne per misfatti’ o delitti contra lo Stato.

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de’ danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl’ innocenti perseguitati per errore o calunnia ne’ giudizi penali, e quindi da’ danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo.

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l’amministrazione di una cassa chiamata Cassa delle ammende, destinata a ricevere siffatte somme.

CAPITOLO IV

Delle pene di polizia

36. Le pene di polizia son

1° la detenzione;

2° il mandato in casa:

3° l’ammenda.

37. La detezione si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove.

38. Il mandato in casa consiste nel presovivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione. 

39. L’ammenda di polizia non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il maximum di questa ammenda è di carlini cinquantanove.

[40 – 470 omissis] [1]


[1] Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte seconda, Leggi penali, seconda edizione uffiziale, Dalla Real tipografia del Ministero di Stato della cancelleria generale, Napoli 1819, pp. 1-11.

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