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Il Demanio e gli Usi Civici

Posted by on Nov 16, 2024

Il Demanio e gli Usi Civici

Il diritto napoletano introdusse una netta distinzione nella “publica civitatum” (proprietà pubblica). Furono chiamati “patrimoniali” i beni che la Pubblica Amministrazione possedeva come propria dotazione (immobili, navi da guerra, ambasciate, ecc); “demaniali” i beni pubblici, disponibili all’uso immediato della collettività nazionale (boschi, strade, fiumi, ecc). Il termine “demanium”, di derivazione medioevale (indicava i beni posseduti dal nobile, in quanto tale, per esprimere lo splendore della sua dignità), nella giurisprudenza napoletana (sviluppatasi fin dal XVI secolo), venne quindi a significare “terra libera”.

Furono detti demani universali quelli statali/comunali, la cui proprietà e l’uso appartenevano a ogni singolo cittadino; demani feudali quelli derivanti dalle proprietà conferite alla nobiltà per l’esercizio delle proprie funzioni. L’istituto degli “Usi Civici” del Regno delle Due Sicilie, garantiva il libero uso per tutti i cittadini delle terre del demanio per piantare, coltivare, pascolare greggi, far legna nei boschi.
La giurisprudenza degli Usi Civici è tutta propria del Diritto Napoletano ed è ritenuto una gloria del diritto italiano, per il suo carattere liberale che la differenziava di gran lunga da quelle di Francia e Germania. A seguito dell’invasione napoleonica, insediatosi sul trono Gioacchino Murat, fu promulgata il 2 agosto 1806 la legge per abolire la feudalità, ma non gli usi civici: le popolazioni conservarono tutti i diritti. Il 20 settembre 1836 Ferdinando II di Borbone, riconfermò gli Usi Civici con una “Prammatica” in cui si affermava: “… Doversi presumere usurpato in danno del demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d’infeudazione;” [si doveva cioè considerare occupato abusivamente dai feudatari (e/o dai municipi) tutto il terreno non espressamente patrimoniale); “di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati o dai Comuni, finché non si fosse dal feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; (si noti che è il feudatario, nobile o municipio, a dover dimostrare la proprietà della terra e non il colono o chi la coltivava gratuitamente per se). “di doversi consolidare la proprietà dell’erbe e quella della semina, compensando l’ex feudatario mediante un canone redimibile ove apparisse aver egli riserbato il pascolo in suo favore. (Anche quest’altro passaggio è significativo: nel caso si fosse dimostrato che il colono coltivava terre non libere il “feudatario” non poteva scacciare coloro che le avevano coltivate impossessandosi del raccolto e delle “erbe” ma poteva solo pretendere il pagamento d’un affitto.
La legge, in tal modo, salvaguardava il lavoro dei contadini e impediva che venissero privati, d’un botto, dei mezzi di sussistenza. Nel Diritto Napoletano la salvaguardia dei diritti dei più deboli era un principio ispiratore); “di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivate le terre feudali, ecclesiastiche o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali è loro accordata la pienezza del dominio e della proprietà senza poter essere mai tenuti a una doppia prestazione…” (cioè i coloni che per un decennio avessero coltivato terreni patrimoniali di feudatari, enti religiosi o municipi non potevano essere rimossi, scacciati o costretti a prestazioni servili e dovevano esserne considerati come legittimi proprietari). Nel 1860 giunsero i piemontesi e la “festa” finì: i terreni demaniali furono venduti ai privati, per rastrellare il risparmio del Sud e trasferirlo altrove.
Si crearono nel contempo improduttivi latifondi. Terre, boschi, pascoli e frutteti finirono in mano ai liberali borghesi non “compromessi” con i Borbone. Migliaia di famiglie finirono, dall’oggi al domani, alla fame, senza più alcun sostentamento. Iniziò la più grande diaspora della storia italiana: quella meridionale, che ha costituito, e continua a costituire, una risorsa enorme per le casse erariali italiane e una fonte di manodopera a basso prezzo per il nord. Perciò è sempre fomentata. Ma questa è un’altra storia!

Ferdinando IV di Borbone, con la Prammatica XXIV De administratione Universitatum del 23 febbraio 1792, nell’intento di farne dei piccoli coltivatori diretti, aveva disposto l’assegnazione ai contadini di appezzamenti di terra nella misura in cui essi potevano coltivarli con la propria opera. Le terre pubbliche venivano concesse in uso a chi le lavorava, per il sostentamento della propria famiglia, dietro pagamento al fisco della cosiddetta decima sul raccolto. Esercitando i cosiddetti usi civici e beneficiando dell’istituto dell’enfiteusi, i contadini erano detentori ed usufruttuari dei terreni demaniali, che restavano però sempre di proprietà dello Stato. Amministrare con giustizia ed equità, tutelare i più deboli, governare con grande responsabilità, efficienza e competenza, furono le prerogative essenziali di tutti i re Borbone, che applicarono puntualmente le norme vigenti nel Regno, con onore e dignità, mirando sempre al conseguimento dell’autentico benessere dei popoli delle Due Sicilie.
Purtroppo, tutto finì nel 1860, allorquando calarono i piemontesi, i quali di «demani» e di «usi civici» non sapevano un bel niente, e, mentre il Governo borbonico non si era mai permesso di alienare i beni demaniali, quello sabaudo lo fece sistematicamente per riscuotere liquidità. Dopo l’unificazione, queste selve vennero in massima parte sdemanializzate e vendute all’asta, per essere acquistate dai soliti loschi speculatori.

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