IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (III)
9. Indulgenza del principe, pene alternative, composizione e transazione, pentimento del reo, nel crimine di contrabbando.
L’indulgenza concessa dal principe in favore del colpevole del delitto di contrabbando non comprendeva i beni sequestrati.
Così sentenziava anche il Consiglio Collaterale, secondo il quale la grazia accordata dal viceré per questo crimine valeva solo per le pene corporali e pecuniarie, mentre erano salvi i diritti del regio fisco e degli arrendatori sulle sequestrate.
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