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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORIO ESECUTlVO

Posted by on Ott 24, 2023

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORIO ESECUTlVO

Del 5 glaciale e del 2 nevoso anno 7
Estratto della Deliberazione del 5 Glaciale

Art. I. Allorchè le armate della Repubblica saranno fuori del territorio Francese, saranno seguite sempre da un Commissario Civile, da un Controllore delle Riscossioni e delle spese, e da un Cassiere incaricato del ricupero e della custodia de’ fondi, e de’ generi presi agli inimici.

Art. II.  Il Commissario Civile risederà sempre al quartiere generale, e le sue funzioni

consisteranno principalmente nell’ assicurare le spese dell’Armata, nell’invigilare sull’ impiego de’ fondi , che le saranno assegnati, nel porre riparo a quelli abusi che potessero commettersi, e nel prescrivere le misure necessarie, affinchè tutto ciò che è divenuto acquisto della Repubblica, sia ricuperato, e diretto alla sua destinazione.

Art. III. Il Controllore delle Riscossioni , e  delle spese sarà informato dal pagatore dell’Armata, ogni volta che gli piacerà ricercarlo, dello stato di situazione delle Casse. Egli farà eseguire tutte le misure prescritte dal Commissario Civile per procurare il ricupero di qualsivoglia acquisto della Repubblica e del suo versamento nella cassa del Ricevitor Cassiere. Egli terrà un esatto registro di tutti gli ordini di pagamenti rilasciati su tali fondi e dell’esecuzione , che sarà stata data a’ medesimi.

Art. IV. Il Ricevitor Cassiere sarà incaricato di ricevere e di custodire tull’ i generi

presi nel paese nemico, qualunque sia la loro derivazione, e di soddisfare gli ordini di pag-amenti che saranno tratti sopra di lui per l’impiego di detti generi.

Art. V. I Generali io Capo e tutt’ j Comandanti della forza Armala, che metteranno delle

Contribuzioni ne’ paesi nemici o conquistati, ne daraono immediatamente avviso al Commissario Civile, che potrà far loro in iscritto le sue osservazioni, delle quali essii gli accuseranno il ricevimento.

Art. VI. Il Commi11ario Civile prescriverà da sè solo il metodo da tenerti per I’ esazione

delle contribuzioni ordinarie ne’ paesi nemici, o conquistati; e non potrà fare alcuna innovazione rispetto alle contribuzioni militari o straordinarie, ed al pagamento delle somme stipulate nelle Capitolazioni ; inviglierà bensì per l’incasso delle medesime.

Art. X. A misura che il Commissario Civile conoscerà trovarsi alla disposizione del Ricevitor Cassiere de’ fondi superiori a’ bisogni straordinari e imprevisti dell’Armata, egli li farà

versare in quella somma che giudicherà conveniente per aiutare il servizio ordinario, nella

Cassa del Pagatore dell’Armata, che ne farà uso nelle solite forme.

Art. X V. I Commissari Civili saranno incaricati di fare eseguire in favore della Repubblica

la Mano messa sopra tutte le Casse , depositi e magazzini di qualsivoglia natura, presi nel paese nemico: il Ricevitor Cassiere se ne incaricherà, mediante un processo verbale

formato in contraddittorio con gli antecedenti Cassieri o custodi, se ve ne sono, ed un Commissario di Guerra almeno; in seguito egli ne disporrà nello Cormo solite di Contabilità o io

favore de’ fornitori delle Armate, o rimettendoli a’ Commissari di guerra, ed in tutto nel

modo che sarà stabilito dal Commissario Civile, e prescritto dal Controllore delle Riscossioni o delle spese.

Art. XIX. Gli onori militari accordali a’ Generali di divisione saranno resi al Commissario

Civile.

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