Il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese ha nominato Cittadino Faipoult Commissario Civile presso l’Armata di Roma, ed il Cittadino MéchinIl Direttorio
Il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese ha nominato sotto il di 8 glaciale, il Cittadino Faipoult Commissario Civile presso l’Armata di Roma, ed il Cittadino Méchin Controllore delle riticossioni e delle spese, ed il di 3 nevoso il Cittadino Chanleloup Ricevitor Cassiere dell’Armata.
Queste tre nominazioni sono state annunziate all’Armata Francese per ordine del Capo dello Stato Maggior Generale sotto la data del 20 nevoso.
In conseguenza delle disposizioni del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese qui sopra riportate. e delle funzioni esclusivamente da ess attribuite a’ Commissari Civili, ai Controllori delle Riscossioni e delle spese ed ai Ricevitori Cassieri presso le Armate della Repubblica, il Commissario Civile presso l’Armata di Roma, informato che alcuni particolari si sono presentati nelle proprietà del soppresso Governo napolitano, alle pubbliche Casse, alle Dogane, al Porto, e nelle case di alcuni Cittadini , senza una legale missione, per apporre de’ sigilli, operare de’ sequestri, trasportare degli effetti e de’ generi, delibera ciò che segue:
Art. l. Si proibisce espressamente a qualunque persona di qualsivoglia Nazione, e qualunque sia l’Autorità che gli abbia concesso delle facoltà:
1.° Di presentarsi nelle case, stabilimenti, o domini situati in Napoli o in altri luoghi del territorio napolitano, che apparttennero al passato re di Napoli, all’ oggetto di mettervi dde’ sigilli odi levarne, per qualsivoglia imaginabile destinazione, la minima porzione di mobilio , .di oggetti di arti, o di effetti preziosi, come altresì di esercitarvi alcun atto di amministrazione , o di esigervi da’ fìttuari alcuna parto de’ loro canoni.
2.° Nelle pubbliche Casse, o presso i Ricevitori di qualunque specie di diritto, o imposizione diretta o indiretta, all’oggetto di sequestrare i loro Registri, e di portar via il danaro delle Casse e delle Riscossioni.
3.° Nelle case degli individui, che hanno seguito il re nella sua fuga , per mettere il sequestro sul mobilio, che in esse si contiene.
4.° Nelle altre case particolari e presso i banchieri o negozianti sul pretesto di ricercare degli oggetti, e de’ generi , che potessero appartenere agl’lnglesi, Portoghesi, Russi, Ottomani ed in generale a’ sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese.
Art. II. Sono per altro eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo quelle persone, che agiranno in virtù di facoltà ottenute dal Governo napolitano, e delle quali sarà stata ratta la debita partecipazione al Commissario Civile.
Art. III. I soli Agenti della Commissione Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, muniti delle istruzioni del Controllore delle riscossioni e delle spese, approvate dal Commissario Civile , e dagli Agenti del Governo Napolitano, notificati al Commissario Civile , come si è detto nel precedente articolo, hanno la missione legale per poter procedere a tutte le azioni indicate oell’ art. I.
Art. IV. Qualunque Custode di case, Amministratore di beni, o Direttore di stabilimenti appartenente al passalo Governo Napolitano , qualunque Tesoriere, o Esattore d’imposizioni, qualunque particolare incaricato della Custodia delle case degl’ individui napolitani, che hanno seguito il re, qualunque debitore dei sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese , dovrà ricusare di obbedire rispetto agli oggetti, de quali si tratta, a qualsivoglia ordine, Cuori che a quelli della commissione Civile o del Governo napolitano.
Art, V. Qualsivoglia persona che ha, o che avrà sottratto o levato qualunque oggetto dai luoghi descritti nello art. I, e che non ne farà la restituzione nel termine di tre giorni a’ custodi, o direttori del luogo , donde i detti oggetti sono stati sottratti, sarà arrestato e punito con tutto il rigore delle Leggi come detentore del danaro e delle proprietà pubbliche.
Art. VI. Qualunque vendita di effetti provenienti dal mobile delle case, o stabilimenti specificati nell’art. I, come altresì qualunque vendita ratta dopo il 20 nevoso di generi provenienti dalle prese fatte sopra i nemici della Repubblica Francese nella estensione del territorio napolitano, è dichiarata illegale e nulla per ogni lato. Conseguentemente egli è espressamente ingiunto a qualsivoglia particolare, che avesse comprato di tali effettii o generi, di farne la dichiarazione al Commissario Civile dell’Armata Francese dimorante in Napoli nella casa di Niccolò di Sangro presso la piazza di San Domenico , e di farne la restituzione sollo lo pene comminate nell’art. precedente.
Art. VII. Qualunque Comune, sulla quale sia stata imposta qualche retribuzione mili tare dal Generale in capo, o da’ Generali e Comandanti dell’ Armata Francese, viene avvertita che in esecuzione dell’art. IV. della deliberazione del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, in data.del 5 glaciale, non può legalmente pagare questa contribuzione che nelle mani del Ricevitore Cassiere della stessa Armata, dimorante a Napoli nella casa Corigliano nella pinza di San Domenico.
Fatto in Napoli, li 15 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese una è indivisibile.
Il Commissario Civile presso l’Armata di Roma FAIPOULT
Pel Commissario Civile il Capo di Corrispondenza
PAOLO CAUYEUX[1]
[1] Segue elenco dei nomi e delle abitazioni degli Agenti della Commissione Civile con l’indicazione delle loro differenti incombenze. (In CARLO COLLETTA, Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana, pubblicati per ordine del governo provvisorio ed ora ristampati sull’edizione officiale. Dalla stamperia dell’IRIDE, Napoli 1863, pp. 24-26)