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ISTITUZIONE DI UN MONTE DI PIETA’ A SCURCOLA (1583) di Giuseppe Morzilli

Posted by on Set 7, 2023

ISTITUZIONE DI UN MONTE DI PIETA’ A SCURCOLA (1583) di Giuseppe Morzilli

Il 26 dicembre 1583, sono approvati i capitoli a favore di un Monte di Pietà, firmati da mons. Matteo Colli e dal regio giudice Gioseppe Ruberto di Scurcola, per beneficio de’ poveri di detta Terra.

Come responsabili vengono eletti quindici homini montisti, i quali dirigeranno il Monte a turno, tre per ogni anno. Questi magnifici uomini, eletti e nominati nell’amministrazione del Monte, sono tutti residenti a Scurcola e riunitosi spontaneamente e consenzienti impegnano i loro beni … nell’interesse del Monte della Pietà di reggerlo, governarlo, mantenerlo amministrarlo ed aumentarlo con capitoli e costituzioni. Atto fatto nel subbuglio della terra di Scurcola, nella casa dell’università nella quale alla presenza della curia e del giudice regio, presso la piazza pubblica e la casa del magnifico Pietro Corazza e di altri, che sono qui presenti: Noi Giovanni Ruberti di Scurcola, Regio Giudice a contratti, eletto; Geronimo De Amicis Publico nel presente Regio Regno, per regia autorità Notaio, Natale Patriarca, Giovanni Ciaffone, Domenico Settecoppe, tutti di Scurcola, testimoni a ciò chiamati, presenti specialmente con il presente scritto publico, facciamo noto, che il giorno, mese ed anno, e luogo come detto sopra; detto Giudice, Notaro e testi presenti personalmente costituiti: il Magnifico Lelio Bontempi, Giovanni Domenico Giuliani, e Francesco Iacola, Massari attualmente della terra di Scurcola, e con il loro nome, non con la forza, ma spontaneamente in ogni miglior modo, e nel nome dell’Università e di tutta la terra di Scurcola, asseriscono in nome dell’Università predetta e dei Massari predecessori, che sono pervenuti cento ducati del regno della stessa Università e dai Massari predecessori, e da altri particolari di detta terra, assegnando attraverso il Magnifico Giovan Cesare Bontempi di Scurcola, alla condizione che gli stessi cento ducati siano presi da detta Università per l’istituzione, la fondazione e la costituzione del Monte della Pietà, ad onore e gloria di Dio onnipotente, e ha beneficio dei poveri e miserabili della stessa terra.

I cento ducati come sopra, per mezzo dei loro predecessori Massari, sono ricevuti e asseriscono essere depositati dal Magnifico Stefano de Magistris di Scurcola. In possesso del quale, al presente, i predetti Massari e il predetto de Magistris dello stesso luogo posseggono i cento ducati. Gli stessi sostengono di adoperarli per le opere buone all’effetto di nominare, eleggere gli infrascritti uomini dell’Università predetta come amministratori, governanti, procuratori e protettori del predetto Monte della Pietà. Che sono: il Magnifico ed Eccellentissimo Signor D. Giovan Cesare Bontempi, Magnifico ed Eccellentissimo Signor D. Fabio Rocchi Fisico, Magnifico Giovanni Battista Ferella, Magnifico d. Domenico Blanco, protetti del monte della Pietà predetto, Magnifico Stefano Bontempi, Magnifico Stefano de Magistris, Giovanni Berardino Coluccia, Egregio Notaro Emilio de Bellis, Notaro Geronimo de Amicis, Maestro Petruccio Curti, Gian Giacomo Nardone, Lelio Bontempi, Ottavio Bontempi, Giovan Francesco Taversa, Cesare Bucceri, Andrea Martini, Maestro Cherubino Martini, Antonio de Cristofaro e Magnifico Pietro Corazza, tutti di Scurcola, Amministratori, Governanti, Cassieri, Razionali, Approvatori del Monte predetto [1].

Riportiamo integralmente il documento depositato presso l’Archivio Diocesano dei Marsi

In dei nomini amen anni a natimitate Domini in Jesu Crhisti millesimo quingentesimo terzio ind. XI mense xbre die vero eiudem mensis vigesima sexta = Anno della natività del Signore Nostro Gesù Cristo 1583, indizione 11 mese di Dicembre, giorno dello stesso mese 26, Regnando il Serenissimo Potentissimo Cattolico signore Nostro Filippo d’Austria, per grazia di Dio, Re del Castello di Aragona, delle Due Sicilie, di Gerusalemme, dell’Ungheria, della Dalmazia, della Croazia, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Maiorca, di Sardegna, della Spagna, di Cordova, della Corsica, della Galizia, delle Isole Canarie, delle Isole Indiane, fino al Mare Oceano, Arciduca di Austria e di Bulgaria, di Milano. Capitano di Barcellona, Marchese di Oristano, difensore della fede del regno Amen. Nell’anno 29 del suo Regno felicemente Amen.

Atto fatto nel subbuglio della terra di Scurcola, nella casa dell’Università nella quale alla presenza della Curia e del Giudice Regio, presso la piazza pubblica e la casa del Magnifico Pietro Corazza e di altri, che sono qui presenti:

Noi Giovanni Ruberti di Scurcola, Regio Giudice a contratti, eletto; Geronimo De Amicis Publico nel presente Regio Regno, per regia autorità Notaio, Natale Patriarca, Giovanni Ciaffone, Domenico Settecoppe, tutti di Scurcola, testimoni a ciò chiamati, presenti specialmente con il presente scritto publico, facciamo noto, che il giorno, mese ed anno, e luogo come detto sopra; detto Giudice, Notaro e testi presenti personalmente costituiti: il Magnifico Lelio Bontempi, Giovanni Domenico Giuliani, e Francesco Iacola, Massari attualmente della terra di Scurcola, e con il loro nome, non con la forza, ma spontaneamente in ogni miglior modo, e nel nome dell’Università e di tutta la terra di Scurcola, asseriscono in nome dell’Università predetta e dei Massari predecessori, che sono pervenuti cento ducati del regno della stessa Università e dai Massari predecessori, e da altri particolari di detta terra, assegnando attraverso il Magnifico Giovan Cesare Bontempi di Scurcola, alla condizione che gli stessi cento ducati siano presi da detta Università per l’istituzione, la fondazione e la costituzione del Monte della Pietà, ad onore e gloria di Dio onnipotente, e ha beneficio dei poveri e miserabili della stessa terra.

I cento ducati come sopra, per mezzo dei loro predecessori Massari, sono ricevuti e asseriscono essere depositati dal Magnifico Stefano de Magistris di Scurcola. In possesso del quale, al presente, i predetti Massari e il predetto de Magistris dello stesso luogo posseggono i cento ducati. Gli stessi sostengono di adoperarli per le opere buone all’effetto di nominare, eleggere l’infrascritti uomini dell’Università predetta come amministratori, governanti, procuratori e protettori del predetto Monte della Pietà. Che sono: il Magnifico ed Eccellentissimo Signor D. Giovan Cesare Bontempi, Magnifico ed Eccellentissimo Signor D. Fabio Rocchi Fisico, Magnifico Giovanni Battista Ferella, Magnifico d. Domenico Blanco, protetti del monte della Pietà predetto, Magnifico Stefano Bontempi, Magnifico Stefano de Magistris, Giovanni Berardino Coluccia, Egregio Notaro Emilio de Bellis, Notaro Geronimo de Amicis, Maestro Petruccio Curti, Gian Giacomo Tardone, Lelio Bontempi, Ottavio Bontempi, Giovan Francesco Taversa, Cesare Bucceri, Andrea Martini, Maestro Cherubino Martini, Antonio de Cristofaro e Magnifico Pietro Corazza, tutti di Scurcola, Amministratori, Governanti, Cassieri, Razionali, Approvatori del Monte predetto. Questi magnifici uomini, eletti e nominati come sopra nell’amministrazione del predetto Monte della Pietà, dello stesso luogo presenti, ad eccezione dei predetti Magnifici protettori assenti, operanti rispettivamente spontaneamente consenzienti si obbligano loro stessi, e tutti i loro beni e promettono al predetto Monte della Pietà di reggerlo, governarlo, mantenerlo amministrarlo ed aumentarlo con capitoli e costituzioni nel modo come segue.

Gesù e Maria, nel nome di Dio Amen.

Per un principio di bene, aiuto e sovvenzione dei poveri che ha pensato per grazia e misericordia di Dio di eriggere un Monte della Pietà, fondato di vere elemosine e carità cristiane, al beneficio dei poveri e bisognosi della terra della Scurcola, il quale con elemosine presenti e quelle che con il favore di Dio per l’avvenire cresceranno, si possano aiutare o subvenire, però per lo stabilimento di detta buon opera, si facciano gli infrascritti Capitoli con il quale detto Monte si dovrà governare e conservare perpetuamente.

In primis = Il Venerabile capitolo della SSma Trinità della Scurcola degnamente far ardore all’onnipotente Iddio, et alla SS. Trinità, per questa bona, et santa opera con celebrare una messa del spirito Santo, che degni spiar le menti di tutti a pensare, et operare quel che convenga per agumento, et conservazione di detta santa opera rimettendola sotto la sua protezione santa, et questo si debbia fare ogn’ anno una volta, et in quel giorno che si ogni ora detto santo Monte, et appresso supplicare l’eccellenza del padrone Illustrissimo o pure l’Illustrissimo Signor Gioanni de Leoni suo luogotenente, et così ancora il Revdo Monsignor de Marsi per speciali supplicazioni da farsi a detti signori, et mostrare detta erezzione con li capituli, che si fanno, et supplicarli di confirmazione, protezione, et autorità perpetua a detta santa opera di aiutarla, et protegerla perpetuamente per mezzo di loro ministri, et officiali presenti, et futuri, tal che sempre sia protetta, aiutata, et favorita da tutti inmolabilmente, et li inobservanti diligenti in detta opera, bisognando ancora sepossano punire quali supplicazioni con li rescritti ottenuti si doveranno insertare in questi presenti capitoli.

E’ per conservazione, et agumento di dette elemosine che si faranno a detto Monte di pietà la communità n’haveva da fare pieno conseglio, et obligare alla manutenzione, conservazione, et protezione che si dovera fare di detto Monte, et elemosine con promissione, ch’ in perpetuo inmolabilmente detto Monte, sia cutodito, mantenuto, et conservato per beneficio de poveri di detta terra, et che detta communità sia tenuta, et dotata per qualsivoglia caso, et causa per il quale dette elemosine, et Monte andassero male, et mancasse del capitale di detto Monte, ecxentuandone però caso fortuito, il che Iddio cesse, et non solo per fatto del commune, ma di qualsivoglia particulare in tutto, o in parte che ne reste sempre obligata detta communità a fin che essa communità e ne pigli ogni cura, et governi, ne si possa escusare ch’habbi (…).

Il fatto d’altri, et fatto il suo potere, ma sia tenuta, tanto delle presenti elemosine, come de quelle che pro tempore cresceranno in detto Monte.

Et per maggior sicurezza ancora, et bon governo di detto Monte si eligano quindici homini, li quali si chiameranno montisti, et conservatori di dette elemosine, et monte, et si dovera o obligare tutti, et ciascheduno di essi per la conservazione di tutte quelle elemosine, et robbe di detto Monte, che pro tempore ci saranno, et specialmente darà l’obbligazione generale e trovare una possessione per uno delle migliori che bando di prezzo et valuta di quindici ducati l’una, che restino in perpetuo obbligate per conservazione di dette elemosine, et Monte come ancora per securezza, et custodia di quelli pegni, che si piglieranno, come di sotto si dirà, et che si habbino a dare bono, et fedel conto, con libri, et scritture vere alli altri montisti, et communità, et mancando di farlo siano obligati detti altri montisti, et conservatore di detto monte di tenere detto conto, et ad ministrazione ogni fine d’anno, et mancando essi ancora di farlo sia obligata la communità, come si è detto di sopra, ne sia necessario farci alcuna discussione, ma ipso fatto, siano tenuti tutti, tanto quelli, che nella loro ad ministrazione haverando servito il conto ipso fatto passato il tempoche si dice ogni sotto.

Idem = Che per securtà delli denari posti in detto Monte, et di detti pegni che incontrando in essi li detti giudici homini montisti, et conservatosi d’essi che assicurano detto Monte, essi proprio ci debbiano assistere in persona propria, dividendosene anno per anno tre d’essi quindici montisti, et nel giorno a ciò deputato, et manendo che ritrovarse nel fine de detto anno santo, la somma de dinari del capitale di detto Monte, ch’ haveranno ricevuto, come altri per quella rata, che mancasse de denari, o pegni, ipso fatto le robbe da loro obligate, s’ intendano devolute al Monte senza altro ministerio di iudice, et corte, et così ancora in caso che non servendesse conto dell’ ad ministrazione de detto Monte, o che se restasse debitore al detto Monte.

Idem = Ch’il detto Monte se fa, et crescerà sempre con grazia di Dio d’elemosine, et al presente consiste d’elemosine di cento ducati, quali sono stati dati al detto monte, et se faccia libro d’introito dell’elemosine, che pro tempore si faranno al detto Monte.

Idem = Che detti denari d’elemosine, et robbe ch’haverà detto Monte s’habbino d’imprestare a poveri bisognosi della terra della Scurcola sopra pegni d’oro, d’argento, rame, stagno, ferro, ottone, metallo, seta, lana, canape, lino, panni, grani, biade, ligumi, et altre sorte de robbe di maggior valore, et prezzo del denaro, che si piglia dal Monte, acciò sempre il Monte si salvi, er resti in piede per servizio dei poveri.

Idem = Che non si possa imprestare più d’uno ducato di regni per ciascuno, et per volta per quattro mesi dal dì che s’impegna, et non rescodendosi il detto tempo li detti pegni, quelli ch’haveranno cura pro tempore di detto Monte possano vedere detti pegni a bandimenti al più offerende, bandendoli tre feste segnate l’una poi l’altra, et nell’ultima festa ad extinto di candela se liberino detti pegni al più offerente senza atto, et spesa veruna.

Idem = Che succedendo che il pegno si vendesse più di quello prezzo che sta impignato, et che deve aver’ il Monte, quello di più si restituisca al padrone, et vendendosi manco sia obligato quello che haveva preso detto pegno a dover soddisfare al Monte quel manco, che sene recapitasse senza farci atto di corte, ma si dichiarano debitori al Monte da quelli che succederanno nell’amministrazione di detto Monte alla quale dechiarazione se stia fermo.

Idem = Che detti quindici montisti eletti come di sopra, ne assistano al governo, et amministrazione di detto Monte, tre d’essi per muta secondo le cartuccie da farsi, et ogni fine d’anno si mutino, et finito il torno si rincominci, et mancando per fragilità humana oper longa absentia alcuno di loro possano l’altri restanti eligere un altro in loco suo quante volte bisognava, con intervento dell’Università pubblica et homini del regimento con le medeseme obligazioni, et modi che si è detto di sopra, alle quali cose subbito fatta l’elezzione s’intenda obligato, et sotto posto come se da principio fosse stato eletto, come l’altri, et obligato.

Idem = Che li tre pro tempore assistono, et assisteranno uno d’essi sia chiamato approbato di pegni, senza il quale non si possono ricever pegni, l’altro sia chiamato tonnale quale debbia notare la giornata, nel libro del Monte, la qualità et quantità del pegno, che si piglia et il denaro che si impresta, con li nomi distintamente, et nel pegno istesso scrivere un bollettino del padrone del pegno con la giornata, col nome suo conforme alla partita del libro, acciò quello che da il pegno possa riportando il bollettino restituire al Monte il prestito fattoli, et r’avere il suo pegno con lasciare detto bollettino tonnale predetto, quali bollettini s’habbino da serbare in filza per ordine si come si spegnano l’altro che governerà sarà pro tempore detto Monte sia chiamato Casciere, quale tenghi la chiave del denaro, et habbi da pagare, restituire li pegni, et recevere li denari, et pegni, che succederanno pagare, et restituire quale casciero habbi da tenere un sigillo del Monte predetto con il quale segnerà tutti li bollettini de pegni, che si ricevono dal Monte firmandoli anche di sua mano.

Idem = Che il fundico, et loro da deputarsi per amministrazione di detto Monte sia loco publico dove ogni persona possa concorrere, et sia ben fortificato, et serrato, et la prima porta si serri con due chiavi, delle quali una ne tengha il tonnale, et l’altra l’ approbatore, et dentro detto fundico s’habbi da ponere un cascione serrato similmente con due chiave delle quali una ne venghi in suo potere il casciero, et l’altra il Razionale nel quale cascione s’habbino da serbare denari, scritture, pegni d’oro, d’argento, et d’altra qualità, degni d’esser  serrati in una cassa.

Idem = Che detti tre poiché haveranno per spazio d’uno anno governato detto Monte, debbiano unitamente reconsegnare le chiavi di detto Monte, et fundico insieme con tutte le scritture, libri, denari, et pegni che vi troveranno, et dare fedel conto della loro amministrazione a quelli, che succederanno poi nell’amministrazione di detti Monte come s’è detto di sopra, et ritrovandosi alcuni d’essi haver pigliato alcuna quantità de denari, o robbe di detto Monte a richiesta delli predetti loro successori, senza atto alcuno Judiciale, o pure de Massari in nome della Università siano subbito costretti a sodisfare quel tanto che saranno dechiarati debitori al detto Monte, nulla trova pro posita.

Idem = Che dette robbe, o denari che per elemosine entreranno a detto Monte li quali approbatore, razione, et casciere debbiano fare un libro appartato dove si noti la giornata, che si fa l’elemosina, la quantità, qualità, peso, o misura di quel che si dona destintamente: senza frande alcuna acciò sene possa dare fidel conto a successori, nel qual libro se notino anco le dechiarazioni de conti, che si rivengano a quelli, che haveranno amministrati.

Idem = Se capitula che detti tre deputati pro tempore all’amministrazione di detto Monte debbiano lor medesimi di persona ogni giorno di domenica alle venti hore, sino alle ventidoi assistere, et opure detto Monte, et trattare pubblicamente detti impostrati a servizio de poveri bisognosi, et non altrimenti dechiarando ch’ a quelli ch’ hando il modo d’aiutare per altra via del suo prossimo, non s’habbi d’impostare cos’alcuna, ma a persone povere, et bisognose, che con difficultà si potrebbero aiutare altrimenti, et che si ritrovano in qualche urgente necessità.

Idem = Se capitula che detti deputati al governo di detto Monte non possano per qual sivoglia causa cavare, ne far cavare fora di detto fundico denari, ne pegni di nisuna sorte, ne altre robbe, spettanti a detto Monte ne impostati, n’altrimenti per servizio publico, opinato, accetti che quando se restituiscono a padroni, o pure si vendono all’incanto.

In se capitula che succedendo al Monte questo di vendere detti pegni, si debbiano per tre feste far bandire, et la prima festa notificare alli patroni, che si li riscotano, et non riscodendoseli la seconda festa, la terza.

Idem = Se bandiscono pubblicamente, et se vendano al più offerente ad exinto di candela con far menzione a libro di detto Monte a chi resta per quanto prezzo, et recapitandose più del pegno, che quello deve haver il Monte, quello de più se ristituisca al padrone, con la recevuta, quale si riserbe con altre scritture, et sene dia conto, et mancando al Monte della summa per la quale tiene il pegno, l’approbatore lo sodisfaccia del suo debito al Monte qual che mancasse, o pure se pigli lui il pegno per lo medesimo prezzo, che sta impignato, acciò il Monte stia salvo, et occorrendo che  fatte le debite bandizioni, non si ritrovasse persona, et offerirse altri detti pegni, all’hora li detti approbatore, nonché casciere che pro tempore saranno, possano vendere detti pegni come meglio li parerà, servando il stile, et modo, come di sopra e detti recapitandone ne più, o manco di quelli, che stando impegnati, come s’ è detto di sopra.

Idem = S’ordina se capitula, ch’ occorrendo ad alcuni di detti che amministrano detto Monte d’andar fora per quello giorno, che devono assistere, non debbiano lasciare altra persona in loro loco, se non una delle quindici persone principalmente nominate, o pure uno uguale a se, et maggior d’età, et di reggimento della sua casa propria, quale assista al servizio di detto Monte in nome di quello, che sarà absente, et il simile si faccia, essendo impediti d’alcuna necessità di malatie, o a et esso sia obligato per qual tale, che sta in suo loco, come se quello medesimo vesse amministrato di persona propria.

Idem = Se capitula che morendo alcuno delli quindici montisti per nominati l’altri che resteranno espongano alla Università, et  conseglio della Scurcola quella necessita che possa in simile, et altri casi occorrenti, et con decreto dell’Università si faccia nova elezzione, et si prega a tutti li bisogni di detto Monte.

In se capitula, et ordina, che nessuno de montisti possa offerire, ne far offerire ad altri alli bandi per haver detti pegni, che si vendendo all’incanto, ne meno possano servirse di detti pegni, o denari del Monte sotto pena di perdere quella possessione obligata al detto Monte, et d’essere privati ipso fatto dell’amministrazione di detto Monte,et d’applicarsi ogni cosa al Monte predetto.

Idem = S’ordina, et capitula che detto fundico, et Monte non si possa aprire ad altro tempo, se non nelli giorni, et hore deputate, eccetto che per causa d’ urgente necessità, per servizio de poveri, ne s’opra mai senza la presenza delli predetti tre depuati all’amministrazione di detto Monte, et subistituto nel modo predetto.

Idem = Se capitula che delli detti quindici homini eletti all’amministrazione di detto Monte, si facciano cartelle secondo che saranno atti per rationali, cascieri, et approbatori, et ogni principio d’anno sene caccino tre a sorte, quali habbino d’amministrare, et esercitare detto Monte per un anno, ne possano recusare detta amministrazione er così s’esserne proposti da tutti.

Idem = Se capitula ch’ogni fine d’anno quelli ch’havendo  amministrato detto Monte debbino, come di sopra, dar conto della sua amministrazione a successori con farsi fare recevuta sotto il conto da loro dato, di tutto quello, che riconsegnano, tanto de capitale, come d’aumento fatto a detto Monte a quelli che piglieranno dett’ amministrazione di Monte, quale ricevuta sia sotto scritta di loro mano, et confirmato nel libro di detto Monte, et così s’osservi per sempre da tutti, altrimenti s’ incorra nelle pene sopradette, si come s’ è capitulato di sopra.

Con tutti questi Capitoli predisposti, da me Notaro predetto in questo stesso luogo davanti al Giudice e i testimoni sopra nominati, attraverso i Massari e tutti gli Eletti all’Amministrazione del Monte della Pietà, ben ascoltati e capiti spontaneamente in ogni miglior modo per se stessi e per tutti gli altri, e in nome della detta Università di Scurcola, di tutti gli uomini di detta università e i particolari, promettono, si obbligano, aumentare, amministrare, governare detto Monte in perpetuo, secondo la formula dei Capitoli predetti e del presente strumento contenuti, si obbligano i loro eredi e successori in futuro per loro e per l’Università di tutti i beni mobili, stabili presenti e futuri dovunque esistenti e specialmente per maggiore riserva del detto Monte e nell’osservazione dei predetti Capitoli dei dieci Giudici eletti per l’amministrazione, la manutenzione e il governo di detto monte, si obbligano e ipotecano per l’infrascritto beni stabili per la qualcosa ognuno di propria competenza, per la sua ragione, si obbliga ipoteca e sottomette qualunque suo possesso particolare e specialmente nel modo infrascritto.

Il Magnifico Stefano Bontempi una sua terra aratoria in luogo detto i Pratali, confino detti Pratali, le cose della Chiesa di S. Egidio, e altri confini.

Il Magnifico Stefano de Magistris una terra aratoria di suo possesso, in luogo detto la via delle Cannavine, presso le cose degli eredi del Magnifico Feliciano de Magistris e le cose del Magnifico Fabio Rocchi, la via e altri confini.

Giovanni Berardino Cosuccia una terra aratoria sita in territorio di Scurcola in luogo detto le Rosce de Prece, presso le cose di S. Matteo, la via pubblica ed altri.

Il Notaro Emilio de Bellis dieci coppe di terra aratoria nel territorio di Scurcola, in luogo detto la Valle de Iannone, presso le cose della Chiesa di S. Egidio, le cose di Luca di Cristofaro ed altri confini.

Il Notaro Geronimo de Amicis un pezzo di terra cannapinata aratoria, sita nel territorio di Scurcola, in luogo detto lo Pantano, presso le cose di Giovanni Berardino Corazza, le cose di Amico de Amicis e il fratello Geronimo ed altri confini.

Il Maestro Petruccio Curti una sua possessione aratoria in territorio di Scurcola, in luogo detto le Chiuselle presso le cose di Giovan Battista Ciarallini, le cose di Giovanni Nicola Corazza ed altri confini.

Giacomo Nardone una sua possessione aratoria in detto territorio, in luogo detto lo Puzzo delli Colli, presso le cose di Antonio di Cristofaro, la via pubblica ed altri confini.

 Il Magnifico Lelio Bontempi di una sua possessione in detto territorio nel luogo detto alle Cese, presso la via pubblica, le cose del Notaro Giovanni Pietro Corbani, la via pubblica ed altri confini.

Il Magnifico Ottavio Bontempi una sua possessione in detto territorio e in luogo detto alla Mola presso le cose della Curia, le cose degli eredi del Magnifico Feliciano de Magistris.

 Giovanni Francesco Taversa una sua possessione situata in detto territorio, in località detto Fiorano, presso le cose di Blasio Ferella, le cose di Carmine Palermo, ed altri confini.

Cesare Bucceri una sua possessione aratoria situata in detto territorio, in località detto S. Tomasso, presso le cose degli eredi di Francesco di Francesco, Tomei di Magliano, le cose della Chiesa di S. Nicola di Cappelle, ed altri confini.

Il Magnifico Pietro Corazza una sua possessione aratoria, situata in detto territorio, in località detto Consullaria, presso le cose di Giacomo Bellarosa, le cose degli eredi di Ruberti, ed altri confini. 

Il Maestro Cherubino Martini, una sua possessione aratoria, situata in detto territorio, in località detto a S. Giovanni, presso le cose di Giovanni Tuccirocci a tre lati, la via pubblica, ed altri confini.

Andrea Martini dello stesso luogo, una sua possessione aratoria situata in detto territorio, in luogo detto Colle Duni, presso le cose degli eredi di Francesco de Amicis, la via pubblica, ed altri suoi confini.  

Antonio di Cristofaro di detto luogo, una sua possessione aratoria situata in detto territorio, in luogo detto lo Puzzo delli Colli, presso le cose di Giovanni di Giacomo Nardone, le cose di Matteo Bellarosa, la via pubblica, ed altri confini.  

 Tutte queste cose singolarmente nel presente Istrumento contenute nei Capitoli predetti, tutti i sopra nominati possidenti, promettono per se stessi e chiunque di loro, si obbligano e promettono di nuovo, di metterli sotto ipoteca i predetti beni di tutti e tutti si singolarmente, i beni nominati, di non contraffare sotto pena di 25 once d’oro da applicarsi dalla regia Curia, o da quella Curia competente.

Davanti a me Notaro e per altro mezzo al Monte predetto, per maggiore cautela e osservanza, e chiunque degli stessi dovesse rinunciare con la forma del giuramento.

Per mezzo di me Notaro sopradetto a cautela di questo Istrumento, con Giudici e Testimoni, ho sottoscritto col solito sugello, affinché non ci sia vizio in perpetuo.

C’è il luogo del sigillo = Giovanni Roberto Iudice, testi Natale Patriarca, Giovanni Francesco Ciaffone, Domenico Settecoppe della Scurcola =

Salva disposizione del Sacro Concilio di Trento ed altri canoni = Matteo Colli Vescovo dei Marsi sottoscrive = [2].


[1] Giuseppe Morzilli. Scurcola Marsicana “Città” dell’Abruzzo Marsicano fra Storia Storie Fatti Cronaca Vita Sociale, I Tomo stampato presso LCL sas Via Cavour Avezzano 2016, pagine 69 e 70

[2] Archivio Diocesi dei Marsi fondo C busta 4 fascicolo 93 anno 1583.

1 Comment

  1. Straordinario Documento storico, giuridico e sociale. Grazie al nostro ricercatore Giuseppe Morzilli, che non finisce mai di stupirci con i suoi ritrovamenti storici.

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