LA MASSONERIA ITALIANA OVVERO LA CHIAVE DELLA STORIA
Per comprendere molti fatti raccolti in queste Memorie conviene pensare alla Massoneria che agita, combina, impone, minaccia, regna e governa. A tal fine noi ristampiamo gli Statuti della Massoneria italiana, quali vennero stampati a Milano nel luglio del 1864 (Stab. tip. già Boniotti, dir. da F. Gareni, Corso di P. Ticinese, N. 15). Una parte di questi Statuti comparvero già nell’f/m’ià Cattolica. Qui si pubblicano nella loro integrità. Daremo in seguito altri documenti sui Massoni e sulla Massoneria in Italia.
STATUTI DELLA MASSONERIA ITALIANA
AL RITO SIMB.
discussi ed approvati dall’Assemblea di Milano
nelle sedute dal 2 al 5 del 5° mese, anno 5864 V. – L.
Capo I.
Natura, Fine e Mezzi.
Art. 1. La Mass. Italiana è una società di persone riunite insieme da un patto di fede comune nei principii universali della Mass. e di mutuo impegno a cooperare in comune al loro trionfo.
Art. 2. Questi principii, che formano la sua divisa, sono la Libertà, l’Eguaglianza, la Fratellanza; e praticamente si risolvono per essa nel rispetto alla dignità personale, nell’osservanza della giustizia, e nel riconoscimento della solidarietà fra tutti gli uomini.
Art. 3. Suo fine diretto e immediato si è di concorrere efficacemente all’attuazione progressiva di questi principii nell’Umanità, sì che divengano gradualmente legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile.
Art. 4. Riconosce il principio dell’ordine naturale e morale, sotto il simbolo di Grande Architetto dell’Universo.
Art. 5. Non prescrive alcuna professione particolare di fede religiosa, ma professa la massima tolleranza per tutto le credenze.
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Art. 6. Il campo della sua azione abbraccia il progresso del bene sociale sotto tutte le condizioni e le forme, che possono convenire al suo fine; e quindi ogni progresso del bene economico, intellettuale, morale e politico, astenendosi però sempre da tutte le questioni e da tutti quei mezzi che verrebbero a darle il carattere di società politica propriamente detta.
Art. 7. A meta ultima de’ suoi lavori si prefigge di raccogliere tutti gli uomini liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba a poco a poco succedere a tutte le sette, fondate su la fede cieca e l’autorità teocratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fra loro, per costituire la vera e sola chiesa dell’Umanità.
Art. 8. La Mass. Italiana consta di tre soli gradi, distinti col nome di Apprendista, Lavorante e Maestro; né riconosce per suoi membri se non coloro che accettano il presente Statuto e professano esclusivamente il Rito sim. Con gli altri Ordini mass. di qualsiasi rito essa cercherà di stringere amichevoli relazioni per il bene comune.
Capo II.
Ordinamento e Amministrazione.
Art. 9. L’ordinamento della Mass. Italiana risulta:
a) Da società locali, denominate Loggie;
b) Da un potere centrale, sotto il titolo di Grande Oriente d’Italia;
e) da Assemblee periodiche e straordinarie.
Art. 10. Il numero delle LL. è illimitato; quello dei loro membri potrà limitarsi dal Gr. O. per motivi d’ordine, o d’opportunità.
Possono farne parte persone d’ogni paese, d’ogni stirpe, e d’ogni credenza.
Il Grande Oriente d’Italia ha la sua sede nella Capitale del Regno; e può avere LL. in ogni parte del mondo.
1.
Delle Loggie
Art. 11. Ogni L. avrà:
Un presidente, detto il Venerabile;
Due vice-presidenti, denominati 1° e 2° Sorvegliante;
Un segretario;
Un oratore;
Un tesoriere;
Un ospitaliere;
Un architetto;
Un esperto;
Un bibliotecario archivista.
I primi cinque ufficiali della L. costituiscono il Consiglio delle Luci.
Art. 12. È obbligatoria almeno una tenuta al mese per ogni L. né potranno tenersi adunanze mass. fuori di L. eccetto il caso di banchetti o di funerali,
Art. 13. Le tenute sono di tre gradi:
Alla tenuta di 1° grado convengono tutti i FF. della L.
Alla tenuta di 2° grado, i soli Lavoranti e Maestri;
Alla tenuta di 3° grado, i soli Maestri.
Non verrà mai ammesso in L. nessun profano.
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Art. 14. 1 lavori delle tenute di 1° grado sono:
a) L’accettazione e l’iniziazione di profani;
b) L’elezione degli ufficiali della L. ;
e) L’elezione del deputato alle Assemblee;
d) E tutte le pratiche e deliberazioni non riserbate alle tornile di grado superiore.
Art. 15. Le tenute di 2° grado sono dedicate all’iniziazione degli Apprendisti al grado di Lavoranti.
Art. 16. 1 lavori speciali per le tenute di 3° grado sono:
a) L’iniziazione dei Lavoranti al grado di Maestri;
b) Le relazioni col Grande Oriente;
c) 1 regolamenti interni delle LL.
d) E quei provvedimenti che il Consiglio delle Luci riserberà alla deliberazione dei Maestri.
Art. 17. Il suffragio non può essere segreto se non quando si riferisca A cose personali o venga domandato da cinque FF. v
Art. 18. In ogni tenuta di qualunque grado si farà sempre girare il sacco delle proposte e il tronco di beneficenza.
Art. 19. Tutte le LL. appartenenti ài Grande Oriente d’Italia sono eguali fra loro.
Art. 20. Le condizioni per esser membro della Mas. Italiana sono:
a) Età di 21 anni;
b) Costumi e riputazione allatto irreprensibili;
e) Istruzione sufficiente ad intendere i principii e riconoscere i doveri mass.
d) Dimora da un anno nella provincia, o altrimenti malleveria di selle FF.
Art. 21. Là proposta dì ogni candidato dev’esser fatta da un Fr. con una tavola da lui sottoscritta, contenente il nome, cognome, età, patria, stato, domicilio del candidato stesso, e deposta nel sacco delle proposte.
Art. 22. Il Venerabile dà lettura della tavola, tacendo il nome del Fr. proponente; e nomina in segreto, preferibilmente fra i Lavoranti, tre commissari, senza che l’uno sappia degli aliri, per prendere informazioni sul merito del candidato.
Art. 23. Ciascun commissario ne ragguaglia la L. con tav. deposta nel sacco delle proposte, che sarà comunicata dal Ven. tacendo il nome del riferente; ed inseguito la I. delibera a suffragio segreto dell’accettazione del candidato.
Se vi sono tre palle nere, la proposta è senz’altro rigettata.
Se ve n’ha solo una o due, si ripeterà nella tenuta seguente la votazione.
Ed ove si abbia ancora una o due palle nere, il Venerabile inviterà chi diede il suffragio contrario a comunicargli privatamente i motivi della sua opposizione; li esaminerà insieme con due Maestri di sua scelta, sempre io privato, e taciuto il nome del Fr. oppositore; ed annunzierà poi la loro decisione alla L. in questi termini:
«Tre maestri hanno giudicato sufficienti (od insufficienti) i motivi della «palla nera data al candidato e quindi dev’essere respinto (od accettato)».
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Se i FF. oppositori non risponderanno all’invito del Ven. si terrà il loro voto per annullato.
Art. 24. Avanti che il profano sia ammesso all’iniziazione, il Fr. proponente dovrà aver depositata all’Oriente una modula a stampa, contenente:
a) Gli articoli dello Statuto che determinano i principii ed i doveri m’ass.
6) Un formulario, in cui il candidato dichiara il suo libero e pieno consentimento ai principii ed ai doveri della Mass. chiede di essere ammesso a farne parte, e scrive di propria mano il suo nome, cognome, età, patria, stato e domicilio.
La tav. sarà firmata anche dal Fr. proponente.
Art. 25. Si procederà allo stesso modo per le aggregazioni ed affigliazioni, con l’obbligo espresso ai commissari di chiedere informazioni del candidato alla L. di cui era membro.
Art. 26. Terminate le operazioni concernenti un candidato che siasi respinto, si brucerà tutto quanto si è scritto a suo proposito.
Art. 27. Non si può essere Maestro prima di avere 25 anni.
Nel grado di Apprendista si dee rimanere almeno un anno, e nel grado dì Lavorante non meno di due.
Art. 28. Ciascuna L. manderà al Grande Oriento ogni anno, nel mese di marzo, uno stato di tutti i suoi membri, ed ogni tre mesi una relazione de’ suoi lavori. Lo stato verrà compilato dal Segretario, eia relazione dall’Oratore, che sarà approvata dal Ven. dopo che ne sia stata data lettura alla L. in tenuta di terzo grado.
Art. 29. È in facoltà delle LL. . di farsi un Regolamento particolare di disciplina interna, a condizione che s’accordi con lo Statuto della Mass. Italiana, e riceva l’approvazione del Grande Oriente.
Art. 30. Per sopperire alle proprie spese le LL. faran pagare ad ogni Fr. una tassa mensile, non maggiore di lire 3.
Ciascun Fr. all’atto della sua iniziazione farà inoltre un’offerta alla cassa della L. e quegli che volesse il diploma pagherà L. 10 per ciascun grado.
Per le spese di fondazione ogni L. provvederà al modo di raccogliere il capitale necessario e di rimborsarlo a chi lo avrà fornito; e quanto ad ogni altra tassa che fosse intenzione della L. d’imporsi, dovrà questa essere stabilita per modo di Regolamento interno coll’approvazione del G. O.
Art. 31. Un Fr. che voglia cessare di far parte della Mass. annunzierà la sua rinuncia al Ven. con una tavola da lui sottoscritta.
Se la L. lo crede opportuno, elegge una Commissione di tre membri, incaricata di recarsi presso il Fr. dimissionario per dissuaderlo dal suo proposito.
Se egli persiste, la rinunci verrà accettata.
Egli però non andrà mai sciolto dall’obbligazione del suo giuramento al segreto, e dovrà pagaie la tassa dell’intero anno corrente.
2.
Del Grande Oriente.
Art. 32 Il Grande Oriente d’Italia si compone:
Di un Gran Maestro dell’Ordine.
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E di un Gran Consiglio, che comprende due Gran Maestri aggiunti, 1° e 2°; due sorveglianti, 1° e 2°; egli altri ufficiali delle LL. segretario, oratore, tesoriere, ospitaliere, architetto, esperto, e bibliotecario archivista.
Art. 33. Il Gran Maestro è nominato dall’Assemblea Mass. per tre anni.
L’Assemblea elegge pure i FF. che devono comporre il Gran Consiglio; ma la distribuzione degli ufficii vien fatta da loro stessi a maggioranza di voti. Il Gran Consigliò si rinnova ogni anno per un terzo: le prime duo volte per estrazione a sorte, e poscia per anzianità.
Il Gran Maestro e i membri del Gran Consiglio sono sempre rieleggibili. Art. 34. Il Gran Maestro e il capo Supremo dell’Ordine, il suo rappresentante presso gli Ordini mass. stranieri, il suo organo ufficiale nelle sue relazioni politiche e civili; presiede tutte le adunanze mass. ; promulga i decreti e le decisioni dal Grande Oriente, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 35. Il Gran Consiglio terrà una seduta ordinaria per settimana, e si radunerà anche straordinariamente ogni volta che lo convochi il Gran Maestro.
Art. 36. Il Grande Oriente, nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea, a maggioranza di voti dei membri presenti alla tenuta, che per la validità degli atti dovranno essere almeno cinque:
a) Instituisce le LL. nuove;
b) Sospende o cancella dai ruoli della Mass. Italiana le LL. o i FF. che avessero violato lo Statuto dell’Ordine;
e) Decide le questioni che sorgessero tra L. e L. o tra L. e Venerabile.
d) Pronuncia in appello dalle decisioni delle I. I. su qualunque affare contenzioso dell’Ordine;
e) Risolve i dubbii e le questioni, su cui venisse consultato dalle LL. o dai FF.
f) Provvede a tutto quanto possa contribuire al bene generale e all’incremento regolare della Mass. -, Italiana.
Art. 37. Per la fondazione d’una Loggia, dove il numero dei FF. . fosse scarso, può il G. O. derogare dall’Art. 27, iniziando ai tre gradi in più breve intervallo i FF. fondatori.
Art. 38. È pure ufficio del G. O.
a) di pubblicare un Bollettino ufficiale della Mass. Ital. per notificare a tutte le LI. i documenti, gli atti, gli avvisi, i pezzi d’architettura ecc. di cui stimasse conveniente che i FF. abbiano cognizione.
b) Di tenere un Registro, dove sieno inscritti i nomi di tutti i FF. ed un altro detto il Libro d’Oro in cui si notino i nomi dei Gran Maestri, dei Membri del Gr. Cons. e dei Venerabili di tutte le LL.
Art. 39. Il Grande Oriente può ammettere nel suo seno quegli altri Maestri, della cui opera crederà potersi giovare.
Ogni Venerabile, segretario ed oratore, di L. vi sarà ammesso di pien diritto nelle tenute ordinarie.
Non avranno però voto deliberativo.
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Art. 40. Ciascuna L. dee pagare al Grande Oriente la tassa fissa annua di lire 1 per ogni membro della I. stessa; e inoltre rimborsargli il costo dei libri, elenchi, diplomi, insegne, ecc. che avrà da esso ricevuto.
Art. 41. Il Grande Oriente d’Italia non riconoscerà nessun Ordine Mass. che faccia esclusioni di culto o di razza.
3.
Delle Assemblee.
Art. 42. L’Assemblea generale della Mass. Italiana è costituita dai deputati di tutte le LL. e dai membri effettivi del Grande Oriente. Questi però nelle qucstioni concernenti la loro amministrazione non han voto.
Art. 43. Ciascuna L. dee mandare un solo deputato all’Assemblea, scelto a maggioranza assoluta di voti fra i Maestri della L. stessa, o d’altre LL. appartenenti al Grande Oriente d’Italia.
La L. che non si facesse rappresentare all’Assemblea, sarà pur tenuta ad
osservarne i decreti; altrimenti potrà essere sospesa o cancellata dall’Ordine.
Art. 44. Ciascun deputato rappresenta la Mass. . Italiana, e non la propria L.
Art. 45. L’Assemblea è convocata di pien diritto una volta all’anno, il 24 giugno.
E sarà convocata straordinariamente sempre che il Grande Oriente lo stimi necessario, o gliene venga fatta instanza dalla pluralità delle 1. 1. a lui riunite.
Art. 46. In ogni tornata ordinaria l’Assemblea determina in quale città d’Italia si radunerà l’anno seguente.
Le Assemblee straordinarie si terranno nel luogo, dove le convocherà il Grande Oriente.
Art. 47. L’Assemblea ordinaria, a maggioranza assoluta di suffragii.
a) Rivede lo Statuto e il Rituale dell’Ordine;
b) Esamina i conti annuali del G. . Oriente;
e) Elegge il Gran Maestro o i membri del Gran Consiglio, a tenore dell’articolo 33;
d) E piglia tutte le deliberazioni che stimerà convenienti all’interesse comune della Mass. Italiana.
IV
Istituzione, Disciplina e Demolizione delle L. L.
Art. 48. Per fondare una L. devono riunirsi almeno 7 Maestri in uno stesso O. con una denominazione particolare, e costituirsi in L. provvisoria, sotto la presidenza di uno tra loro eletto a Venerabile, ed autorizzato ad assegnare agli altri l’ufficio di 1° e 2° sorvegliante, segretario, oratore, tesoriere e ospitaliere.
Art. 49. La L. provvisoria rivolge al Grande Oriente una domanda di costituzione, con l’elenco di tutti i suoi membri, indicante il nome, cognome, età, patria, domicilio, qualità mass. e civili, e sottoscritto da tutti i FF.
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Art. 50. Il Grande Oriente, accolta che abbia la domanda, nomina un Commissario, il quale in una tenuta speciale consegnerà alla L. provvisoria la pergamena patente, lo Statuto, il Rituale e le insegne; riceverà il giuramento di tutti i FF. e dichiarerà instituita la L. e validi i suoi lavori.
Art. 51. Ogni L. così costituita ha il diritto di iniziare successivamente ai tre gradi mass.
Art. 52. Il numero dei FF. presenti alla tenuta di una L. dee constare da un registro speciale, dove ciascuno segnerà il proprio nome.
I lavori non possono aprirsi senza la presenza di almeno 7 membri effettivi della L.
Art. 53. L’ordine dei lavori per ogni tenuta si è:
a) Apertura della L.
b) Lettura e approvazione del processo verbale della tenuta precedente;
c) Lavori all’ordine del giorno;
d) Iniziazioni;
e) Invito del Venerabile ai FF. di leggere i loro pezzi d’architettura;
f) Circolazione del sacco delle proposte, e loro comunicazione;
g) Circolazione del tronco di beneficenza, ed annunzio del suo prodotto;
h) Clausura della L.
Arti 54. Non si potrà decidere sopra una proposti d’interesse generale nella tenuta stessa, in cui o fatta. Dovrà porsi all’ordine del giorno per la tenuta seguente.
Art. 55. Gli ufficiali della L. chiedono direttamente la parola al Venerabile, gli altri FF. devono chiederla al sorvegliante della rispettiva colonna, e questi per loro al Venerabile.
Art. 56. Il processo verbale di ogni tenuta, letto ed approvato che sia, deve essere sottoscritto dal Venerabile, dal segretario e dall’oratore.
Art. 57. Nessun F. può coprire il tempio senza la permissione del Venerabile o del sorvegliante della propria colonna, e senza aver deposto il ‘suo obolo nel tronco di beneficenza.
Art. 58. Durante la tenuta, ogni F. deve osservare puntualmente l’ordine e la decenza, sotto pena di ammonizione o di ammenda, in caso di recidiva.
Art. 59. Ogni Mass. regolare, purchè faccia riconoscere i proprii titoli dall’Esperto, può venir ammesso come visitatore ad una tenuta del suo grado. Non avrà però voto deliberativo.
Art. 60; La demolizione d’una L. ha luogo o per deliberazione della L. stessa, o per il fatto della sua riduzione a meno di 7 membri, o per decreto del Grande Oriente, conforme all’art. 36.
Ne’ primi due casi, la L. darà immediatamente avviso della sua dissoluzione al Grande Oriente.
Ogni L. demolita rimetterà al Grande Oriente la sua pergamena patente, Statuto, Rituale, insegne, suggello, e li atti tutti.
Art. 61. I membri della L. demolita, che ritenessero presso di sé alcuno degli oggetti mass. commetterebbero un reato di slealtà; e verrebbero tome infedeli cancellati fon nota di vitupero dal grande elenco dei Blass. Italiani.
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Art. 62. Una L. demolita da per sé non può ricostituirsi se non in Seguito alla domanda di 7 Maestri, e all’approvazione del Grande Oriente.
La L. invece sospesa o demolita per decreto superiore, potrà essere ricostituita in forza di altro decreto del Grande Oriente.
5.
Uffici speciali.
Art. 63. Il Venerabile convoca la L. e presiede a tutte le tenùte, commissioni o deputazioni’, apre, dirige e chiude i lavori, conferisce i tre gradi, sottoscrive le tavole e regola la corrispondenza, verifica i conti e ordina fe spese deliberate dalla L. e rappresenta la L. in tutte le cerimonie interne ed esterne.
Art. 64. I Sorveglianti hanno la direzione della loro colonna, le trasmettono gli annunzii del Venerabile, vi mantengono l’ordine e il silenzio, chiedono la parola per i FF. della propria colonna e sottoscrivono tutte le tavole officiali.
Art. 65. Al Segretario spelta di compilare il processo verbale delle tenute; di far la corrispondenza, sotto la direzione del Venerabile e di mandare gli avvisi di convocazione di FF. g.
Art. 66. L’Oratore veglia all’esecuzione dello Statuto e del Rituale, si oppone ad ogni deliberazione illegale, propone le Sue conclusioni in fine di ogni discussione, e dà un ragguaglio dei lavori della L. in ogni festa dell’Ordine.
Art. 67. Il Tesoriere tiene i conti della L. è responsabile della cassa comune, riscuote le tasse, fa i pagamenti ordinati dalla L. e ogni trimestre presenta un ragguaglio del suo stato finanziario.
Art. 68. L’Ospitaliere visita i FF. ammalati, procura loro lutti i conforti che può, rende conto del loro stato alla L. e raccoglie ed amministra le offerte del tronco di beneficenza.
Art. 69. L’Architetto ha in custodia tutti i mobili ed arredi della L. ed è responsabile della loro conservazione.
Art. 70. L’Esperto verifica i titoli mass. dei visitatori, introduce gli iniziandi, raccoglie i suffragii e fa girare il sacco delle proposte.
Art. 71. Il Bibliotecario ha in cura l’Archivio della L. tiene un catalogo dei giornali e dei libri ch’essa possiede, e propone di acquistare a mano a mano quegli altri che possono meglio giovare all’instruzione mass. dei FF.
Art. 72. Ogni L. può, ove creda espediente, nominare un aggiuntò al titolare di ogni ufficiò, tranne quello del Venerabile. L’aggiunto surroga il titolare in caso d’assenza.
Art. 73. Il Fr. servente, nominato e pagato dalla L. per eseguire gli ordini del Venerabile e degli ufficiali in quanto richiede il servizio della L. dovrà sempre esser trattato con urbanità e cortesia.
6.
Delle elezioni.
Art. 74. Tutti e soli i Maestri sono eleggibili ad ogni ufficio.
Non sono però eleggibili quelli che fossero debitori verso la cassa della L.
Art. 75. Le LL. eleggono tutti i loro ufficiali ogni anno nel mese di marzo, a maggioranza di voti.
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Art. 76. Il nuovo Venerabile è proclamato ed insediato dal suo predecessore o da chi ne fa le veci; e questi riceve il suo giuramento.
Tutti gli altri nuovi ufficiali prestano giuramento nelle inani del Venerabile, e vengono da lui insediati con le batterie d’uso.
Art. 77. Le L. spediscono subito una copia del processo verbale dell’elezione e installazione de’ nuovi ufficiali al Grande Oriente, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, farà inscrivere il nome del Venerabile al libro d’oro.
7.
Doveri, colpe e pene.
Art. 78. Tutte le LL. e tutti i FF. hanno il dovere:
a) Di osservare lo Statuto e il Rituale dell’Ordine, eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e i decreti del Grande Oriente;
b) Di serbare inviolabilmente il segreto su tutto quanto siasi fatto e trattato nel Grande Oriente e nelle LL. e su i nomi dei FF.
e) Di soccorrersi tra loro in tutte le Decorrenze anche con pericolo della vita, e trattarsi con benevolenza fraterna così in L come fuori di L.
Art. 79. Le colpe dei Liberi Muratori si distinguono in semplici mancanze ed in delitti; e questi o sono delitti contro i costumi, o delitti contro l’onore.
Art. 80. Per le semplici mancanze il Venerabile potrà punire il colpevole con un’ammonizione, da notarsi o no nel processo verbale secondo i casi, ed anche con leggiera ammenda a pro del tronco di beneficenza.
Art. 81. I delitti contro i costumi saran puniti con la sospensione; e quelli contro l’onore con l’espulsione dall’Ordine.
Art. 82. La denuncia di un delitto mass. dee farsi con tavola sottoscritta, suggellata, indirizzata all’Oratore, e deposta nel sacco delle proposte.
Art. 83. L’Oratore informerà tosto della denuncia il Venerabile. Se tra loro vi sia dissenso intorno al partito da prendere, il Venerabile consulterà due altre Luci, per decidere a pluralità di voti, se vi sia luogo a procedimento.
Art. 84. Nel caso che debba procedersi contro il denunciato, l’Oratore compilerà l’atto d’accusa, e il Venerabile lo notificherà all’accusato, invitandolo a scegliersi un difensore fra i M. della L.
Art. 85. Il tribunale mass. sarà composto delle tre prime Luci, con un giurì di cinque giudici scelti fra i Maestri, in tenuta di terzo grado, a suffragio segreto.
L’Oratore è incaricato di sostenere l’accusa, e di proporre le conclusioni, Il difensore e l’accusato avranno ultimi la parola.
Art. 86. Il giurì pronuncia se l’accusato sia colpevole o non colpevole.
La dichiarazione d’innocenza pronunciata dal giurì varrà come assolutoria definitiva.
Pronunciata invece la dichiarazione di colpa, il Venerabile e le altre due Luci determineranno la pena da applicarsi, e daranno lettura della sentenza all’imputato.
Art. 87. L’accusato che non si presenta, e non giustifica la sua assenza verrà considerato e giudicato in contumacia.
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Art. 88. Il condannato ha diritto di opposizione alla sentenza contumaciale e di appello al Grande Oriente dalla sentenza del tribunale di L. entro un mese dalla notificazione della sentenza medesima.
Art. 89. La stessa procedura sarà praticata dal Gr. 0. verso le LL. senza pregiudizio anche per queste al diritto di opposizione al Gr. O. e di appello alla più prossima Assemblea, con facoltà al Gr. O. stesso di sospendere i lavori in caso d’urgenza.
Art. 90. Le prime cinque Luci di una L. non possono essere poste in istato d’accusa, se non per ordine del Grande Oriente.
1 membri del Gr. O. non possono essere processati fuorché dal Gr. O. stesso. Essi potranno appellarsi all’Assemblea.
Art. 91. La sentenza definitiva, che condanna un Libero Muratore all’espulsione dall’Ordine, dovrà essere motivata e notificata dal Gr. O. a tutti gli altri Gr. O. ed a tutte le LL. verrà letta dal Ven. in tenuta di 1° grado. Le sentenze definitive, che portano pene minori dell’espulsione, Terranno pubblicate dal Venerabile nella L. a cui appartiene il condannato, in tenuta di 1° grado, escluso ogni visitatore.
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ROMA MASSONICA E ROMA CATTOLICA
(Pubblicato il 30 maggio 1861}.
La Rome calviniste aspire, a devenir aussi la la Rome maconique. (PÉRUSSON, 1856).
Chi vuoi conoscere le cause più prossime degli sconvolgimenti presenti dee, a nostro parere, rintracciarle in un gran fatto compiutosi a Ginevra nel 1857 e i 858; fatto da molti allora non avvertito, ma di cui ora raccogliamo le conseguenze. In quei due anni si compì un grande accordo delle loggie massoniche che, come tutte le sette, erano scinte fra loro, e l’accordo venne sancito coll’erezione di un tempio unico dell’Oriente Massonico, che si vede sorgere presso alla Roma di Calvino. La fusione delle loggie avvenne il 21 di giugno del 1857, e la prima pietra del tempio unico della massoneria fu posta il 19 di luglio del 1858. In occasione di questi due avvenimenti i framassoni di tutta Europa congregati a Ginevra fecero parecchi banchetti, recitarono molti discorsi, e noi abbiamo sotto gli occhi le relazioni di que’ discorsi e di que’ banchetti, e vogliamo dirne alcune parole a’ nostri lettori per loro ammaestramento.
I documenti raccolti da noi nella stessa Ginevra, durante l’anno 1859, risalgono al 4856, quando appunto s’incominciò la proposta di riunire insieme tutte le fazioni massoniche, e di erigere un tempio unico. In quell’anno il sig. Pérusson, antico Venerabile della perfetta eguaglianza, pubblicava in Ginevra uno scritto sullo scopo morate, incivilitore, industriale, scientifico, politico, umanitario e progressivo della framassoneria (I). Il sig. Pérusson non è ginevrino, ma francese; però a que’ di Napoleone III non avrebbe tollerato che a Parigi i framassoni aprissero francamente l’animo loro. Correvano ancora i tempi, in cui il Bonaparte inchina vasi al Papa. lo supplicava di levare dal fonte battesimale il proprio figlio, e il 13 di giugno pubblicamente ringraziavate di questa garanzia, che doveva «chiamare in modo speciale sopra suo figlio e sulla Francia la procione del cielo».
II signor Pérusson adunque parlava e scriveva a Ginevra, e diceva: «La Roma calvinista aspira a divenire eziandio la Roma massonica. Il disegno di erezione d’un tempio unico, centro di riunioni più imponenti, più maestose, in cui tutte le forze convergeranno verso un punto centrale, in cui tutti i lumi si rifletteranno in un più vasto fuoco, in cui tutte le verità morali e scientifiche saranno ripercosse da mille eco, in cui tutte le riforme massoniche si lavoreranno con maturità, mi sembra dover essere incoraggiato da tutti gli amici del progresso, della libertà, della tolleranza e dell’umanità (2)».
(1) A propos de, l’éréction d’un temple unique a la franche madonnine. Genove, imprimerle C. L. Sabot, 1856.
(2) Perusson, loc. cit. pag. 6. I più caldi protestanti furono sempre ferventissimi massonici; cosi Fischcr, diacono protestante; Draeseke, vescovo protestante; Gieseler, dottore protestante; Mess, predicante evangelico, ecc. Riccardo Fisclicr, diacono protestante a Lipsia, nelta festa della loggia d’Apollo, celebrata net 1849, recitava un discorso pubblicato di poi nel Giornale massonico manoscritto dai fratelli. Tra te altre cose diceva clic i trionfi nella massoneria non debbono sorprendere i giacché le Università e la Chiesa evangelica le hanno apportato il loro potente contingente». Parleremo un’altra volta delle attinenze fra la frammassoneria e il protestantesimo.
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La framassoneria volea unirsi per rompere guerra a Roma cattolica. Il signor Pérusson parlava delle esecratili persecuzioni del Papismo contro la framassoneria, djceva che Roma cattolica non potea approvare e tollerare i frammassoni, e quindi ne veniva la conseguenza del doversi combattere e distruggere la Roma del Papa. «Forse clic Roma, domandava il signor Pérusson potea sopportare un’istituzione di luce e di tolleranza, che fonda la fede sulla scienza e la felicità sulla fratellanza e sulla libertà? Forse che Roma potea tollerare un colto, una religione che non ammette nemmeno le principali basi del cristianesimo in quanto a dogmi? Non era l’abominazione della desolazione? (1)».
Ed è vero, Roma Papale non poteva tollerare e non ha tollerato mai la framassoneria. Clemente XII l’ha condannata nel 1738 colla costituzione In eminenti, Benedetto XIV nel 1751 colla costituzione Providas, Pio VII nel 1821 colla costituzione Ecclesiam, Leone XII nel 1825 colla costituzione Qua graviorà mala, Gregorio XVI coll’Enciclica Inter praecipuas machinationes. E finalmente Pio IX fin dal< 846 coll’Enciclica Qui pluribus. Queste continue condanne dei Papi hanno provato alla framassoneria, che Roma massonica non può elevarsi che sulle rovine di Roma cattolica.
Il signor Pérusson nel citato opuscolo asseriva che preti e Re non poterono^ riuscire a soffocare la framassoneria. «Ma i re stabilirono con lei una specie di concordati come con Roma, affine di restringere, per quanto fosse possibile, la forza de’ liberi pensatori, riconoscendo ad un tempo la legittimità e la santità dpi loro scopo. Alcuni governi, segue a dire il sig. Pérusson, non si credettero sicuri contro l’influenza razionale dulia framassoneria, se non ponendo alla sua testa qualche personaggio importante, ed anche principi della famiglia regnante; e si è un curioso spettacolo vedere questi stessi altri personaggi strascinati in mezzo ai framassoni dove figurano, gelosi di mostrarsi degni di così bella istituzione, e degli uomini intelligenti che li circondano, professare le idee più larghe e più generose in religione ed in politica, idee che disgraziatamente dimenticano troppo presto fuori del tempio (2)».
Sicché la framassoneria potea vivere e collegarsi con qualche Re e lasciarlo sul trono, ma sentiva di non poter vivere né esser tollerata dal Papa, epperò conchiudeva adagiandosi coi Monarchi che sottoscrivevano Concordati con lei, e dichiarando guerra a morte alla Roma cattolica, per fondare sulle sue rovine la Roma massonica. L’arenir ne saurait nous echapper, erano le ultime parole del signor Pérusson; e l’avvenire del 1856 è appunto il presente, in cui la massoneria trionfa, si scuopre, e presentasi al mondo dicendo: Eccomi qui; tutto ciò che è avveduto fu l’opera mia.
Coi fatti importanti di Roma massonica vediamo procedere paralleli altri fatti capitali della politica contro Roma cattolica. Enumeriamone alcuni. Mentre il sig. Pérusson nel 1856 proclama in Ginevra la guerra della framassoneria contro Roma Papale, si tiene in Parigi un Congresso europeo, dove il conte di Cavour, il ministro francese Walewski e il ministro inglese
Clarendon assalgono la S. Sede colle più spudorate calunnie, e colle più assurde menzogne, e lavorano diplomaticamente
(1) Pérusson, A propos de l’éréction d’un temple unique, ecc. pag. 5.
(2) Pérusson, loc. cit. pag. 6.
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al trionfo di Roma massonica. Gli atti del Congresso di Parigi rendonsi di pubblica ragione, e i diplomatici combattono il Papa alla maniera dei libellisti,
II 21 di giugno del 1857 hanno luogo in Ginevra dei grandi banchetti per celebrare la fusione di tutte le Loggie massoniche. Il venerabile Plìster della Loggia La Fedeltà è sulla punta del Triangolo: il ven. Vielle dell’Amicizia, il yen. Flantet della Fraternità stanno ai due capi della base. Il ven. Elia Duconimun della Prudenza prepara la traccia dei lavori. I framassoni di tutte lo Loggie bevono, mangiano, parlano, giurano di combattere il fanatismo, cioè Roma cattolica (1).
Fin dal i856 si domanda al gran Consiglio di Ginevra un terreno per fabbricarvi un tempio unico alla frammassoneria; e il gran Consiglio lo nega. Nel 1857 si ripete la domanda, si apre ai 13 di ottobre una gran discussione nel gran Consiglio di Roma calvinista, e la framassoneria trionfa, e il terreno è accordato. «Si tratta di elevare un tempio alle grandi verità umane», dice I. L. Fazy, fratello di James Fazy, Roma cattolica promulga le grandi verità divine, e la framassoneria vuole atterrarla per surrogare a queste grandi verità umane! «Se noi favoriamo l’elezione d’un tempio massonico. faremo un centro di Ginevra sotto un nuovo punto di vista», soggiunse nel gran Consiglio il signor Marco Viridet. E il signor Corsat: «I fratelli sono divisi in sette Loggie, e se il tempio può riunirli, io l’approvo senza esigere che le porte sieno aperte a tutti (2)».
Il 19 iii luglio del 1858 si pone la prima pietra del tempio unico della massoneria, si beve alla fratellanza massonica, perché dessa è fìglia del ciclo, sorella della libertà, e si canta — Franche maconerie — Grandis par le progrès! — La terre est la patrie — Elle suit tes arret — (3).
Ora notate un’eloquentissima coincidenza! Nel luglio del 1858 Napoleone III trovasi ai bagni di Plombières e manda a chiamare il conte di Cavour. Prima, sul cominciare del 1858 Napoleone III è minacciato colle bombe di Felice Orsini, e Felice Orsini era un illustre franco muratore, come dice un giornale di Firenze, la Nuova Europa (4). Orsini sale sul patibolo dopo d’aver tracciato al Buonaparte in una lettera ciò che egli doveva fare. Il Buonaparte, come dicevamo parecchi mesi dopo è a Plombières e manda a chiamare Camillo Cavour! Credete che costui vada direttamente a Plombières? Oh no, davvero! Egli recasi prima a Ginevra, e parla, e ascolta, e s’intende, ed è festeggiato ed applaudito (5).
(1) Comptes-rendus des banquets ma? qui ont en lieu en Genéve, le 21 juin 1857, a l’occasionn de la fusion de II. ecc. Genere, imprimerie Vaney, 1856.
(2) Memorial de séances du grand Cunseil, N. 6, octobre 1853. Vedi pure Annalés catholiqucs de Gcnéve, N. 3, janvier 1857.
(3) Cantique adressé par le F. V. Remond a l’occasion de la première pierre du temple unique. Geneve 1858.
(4) Nuova Europa, giornale fiorentino, N. 10, del 25 di maggio 1861. L’articolo incomincia così: «Oggi la massoneria italiana risorge». E termina: «Ha i suoi segreti la religione, li hanno i gabinetti, li hanno le famiglie, e si vede che non li abbia la politica liberale?».
(5) Nell’offìciale Gazzetta Piemontese del 19 luglio 1858 leggevasi: «I giornali svizzeri nell’annunziare che da alcuni giorni S. E. il conte di Cavour trovasi a Ginevra, soggiungono che in quella città è stata fatta all’Eccellenza Sua un’accoglienza cordiale, e che una Deputazione del Consiglio di Stato andò all’albergo a fargli visita». Vedi l’Armonia del 1858, 20 luglio, N. 162.
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Il primo passo fatto da Cavour fu nella Roma massonica per intendere dai fratelli come si dovesse dirigere la guerra cancro Roma cattolica. Ricevute le istruzioni dei Venerabili del Grand’Oriente, va a passare le 30 ore a Plombières (6).
Che cosa s’è detto e combinato in quello trentasei ore non s’ha più da congetturare, giacché i fatti lo proclamano solennemente. Vedete in che stato trovasi oggidì la Roma cattolica! Ebbene fu l’opera di Roma massonica e de” suoi apostoli. E il lavoro non è ancora finito, perché Roma cattolica sta tuttavia in piedi. Ed ecco Roma massonica prepararsi a nuovi assalti. Abbiamo altri viaggi a Ginevra; non ci va più il conte di Cavour, ma il principe Napoleone Bonaparte, e ci va misteriosamente, vi resta per pochi giorni, e questo viaggio lo fa dopo di aver detto nel Senato dell’Impero francese un empio e rabbioso discorso contro Roma cattolica (1). Reduce da Ginevra, il principe Napoleone vien nominato Gran Mastro dell’Ordine massonico, e la massoneria si mostra liberamente, impudentemente a Parigi ed a Torino. A Parigi tiene adunanze, promulga decreti, scrive articoli; a Torino celebra funerali, recita orazioni, e mostrale sue loggie, fra le quali l’Ausonia (2). I conseguiti trionfi rendono meno necessaria la prudenza. Roma massonica preparò nelle tenebre il primo assalto contro Roma cattolica; oggidì getta la maschera, e le dichiara apertamente la seconda guerra (3).
Questi fatti capitali vorrebbero un più lungo svolgimento; ma un articolo di giornale non cel consente. Bastino tuttavia le accennate circostanze per mettere in sugli avvisi i nostri concittadini. Alfonso La. Martino scrisse: «Ho la convinzione che si è dal seno della frammassoneria che sgorgarono le grandi idee che gettarono il fondamento delle rivoluzioni del 1789, del 1830 e del 1848 (4)». Or bene la rivoluzione presente non è che il riassunto di tutte tre quelle rivoluzioni. Essa può definirsi: un duello all’ultimo sangue fra Roma massonica e Roma cattolica. Un avvocato protestante di Dresda, il sig. Eckert, ha provato che lord Palmerston è il patriarca della massoneria universale, e che il principio del non intervento è una teoria dei framassoni. Col consiglio di questo patriarca, e coll’aiuto di questo principio s’è combattuto fin qui il Papa e Roma cattolica. Oggidì Roma massonica, superba dei conseguiti trionfi, vuoi intervenire in Roma cattolica, vuol distruggere il Cattolicismo, vuoi levare la croce e mettere il triangolo sulla cima dell’obelisco di S. Pietro. Ma sulla base di quell’obelisco sta scritto: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. E Gesù Cristo vincerà, e per Gesù Cristo Pio IX saprà sconfiggere gli attentati della massoneria, come già ne seppe gloriosamente smascherare le schifose ipocrisie.
(6) Il conte di Cavour arrivò a Plombières il 22 di luglio 1858, e ne partì il 23. Prima andò a passare alcuni giorni a Ginevra. Come mai il conte di Cavour, chiamato da Napoleone III a Plombières, non vi si reca direttamente, ma devia e passa alcuni giorni a Ginevra? Ciò si spiega benissimo, sapendo che a Ginevra sorge il tempio unico della massoneria.
(1) Il 2 di maggio 1861, un laconico dispaccio telegrafico annunziava: i II principe Napoleone è arrivato a Ginevra». E poi silenzio perfetto sii questo misterioso viaggio!
(2) Nella Gazzetta del Popolo di Torino, N° 144 del 25 di maggio 1861, leggevasi: La massoneria italiana ha accolto con gioia l’elezione del principe Napoleone a Gran Mastro dell’Oriente di Francia».
(3) A Firenze si pubblica un giornale intitolato la Nazione. Esso è tulio del conte di Cavour, e nel suo N° 184 del 28 di maggio scrive così: Le Loggie massoniche esistenti in Italia, le quali, sebbene invitate ad esprimere il loro voto nella questione dell’elezione del nuovo Gran Mastro, non avevano creduto ben fatto di prevenire il giudizio delle Loggie francesi; ora clic questo è stato solennemente proclamato, hanno immediatamente aderito alla nomina del principe Napoleone e ai principii che le dettero origine, come quelli che sono veramente degni di popolo amante della libertà e della religione vera».
(4) Latomia, 1848, voi. ix, pag. 284.
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