IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (V)
14. Vari casi particolari di delitto e di esclusione della pena
Erano compresi dalle prammatiche che vietavano l’esportazione di armi anche coloro che fabbricassero o vendessero queste a scopo di estrazione del regno.
Ugualmente andavano puniti coloro che fabbricassero polvere pirica, zolfo o salnitro per lo stesso fine, anche se con pene minori rispetto al delitto consumato.[1]
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